FATTO
La
ricorrente negli ultimi tempi ha scoperto che detto veicolo era
sottoposto a vincolo di fermo amministrativo da parte della società
EQUITALIA ETR. S.p.A., con provvedimento trascritto al P.R.A. in data
03.05.04;;
Recatasi
presso la sede di Equitalia Sud S.P.A. richiedeva informazioni
riguardanti il fermo e, al contempo, ritirava copia dell'estratto di
ruolo, inoltre
veniva informata che tale procedura era stata attivata a seguito del
mancato pagamento della cartella esattoriale n°*******, notificata
il 18.04.2001 (almeno da quanto risulta dall'estratto), per un
importo complessivo di € 1.345,18 e relativa a Contributi I.V.S.
degli anni 1990 e 1998;
La
ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica o
comunicazione in relazione al suddetto gravame (preavviso di fermo
amministrativo, comunicazione di avvenuto fermo amministrativo del
mezzo o quant’altro); anche in relazione alla notifica della
cartella di pagamento, questa si sarebbe perfezionata il 18/04/2001,
quindi, a distanza di 3 anni dall'atto amministrativo di fermo
(trascritto nel maggio 2004) posto in essere sul mezzo in questione.
Ciò
esposto in fatto, la ricorrente ha
proposto ricorso
avverso l’indicato provvedimento di fermo amministrativo ed anche
in merito alla prescrizione maturata della suddetta cartella per i
seguenti
MOTIVI
- Sul fermo amministrativo del veicolo.
Attualmente
la procedura è regolata dal D.P.R. 602/73. nel seguente modo:
- Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento;
- Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
- L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica;
- Il Concessionario per la riscossione notifica la cartella di pagamento. Con Provvedimento del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 82 del 08 Aprile 2003, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello della cartella di pagamento. Nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1 maggio 2003, dovrà essere riportato l'avvertimento che “In caso di mancato pagamento, il concessionario procederà ad esecuzione forzata nonché al fermo amministrativo su beni mobili registrati e ad ipoteca su beni immobili”;
- Secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 11 settembre 2010, n. 19415: "allorché una delle parti deduca in giudizio la nullità o l'inesistenza d'una notificazione, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione”;
- Pacifico è dunque l'onere dell'Agente della riscossione di dimostrare l'avvenuta notifica sia della cartella di pagamento, sia del preavviso di fermo ed intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo e ciò (notifica del preavviso di fermo) qualora siano trascorsi i termini (un anno dalla notifica della cartella) di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. sopra citato;
- con riferimento, poi, all’art. 86 del suddetto D.P.R. 602/73, in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati, tale norma stabilisce che: Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza; il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede;
- Ai sensi del comma 2° del sopra citato articolo, nonché secondo quanto ulteriormente confermato con nota n. 57413 del 09.04.2003 da parte dell'Agenzia delle Entrate, i concessionari della riscossione, dopo aver emesso il provvedimento di fermo, ma prima di iscriverlo presso il PRA (pubblico registro automobilistico), devono inviare ai contribuenti una comunicazione (preavviso) con la quale invitano gli stessi ad effettuare il versamento. Ove il versamento avvenga entro 30 giorni presso gli sportelli del concessionario, il contribuente potrà evitare il blocco del veicolo, corrispondendo le somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora e le spese per l'iscrizione del fermo, evitando così di corrispondere la somma necessaria per cancellare il fermo; conseguenza di tale iter logico e normativo è che se non viene effettuato il preavviso, il fermo è nullo.
- La Suprema Corte, pronunciatasi su tali questioni, ha affermato che: “il provvedimento di fermo amministrativo, al pari della iscrizione ipotecaria, è atto preordinato all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, disciplinato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito.” Sussiste, pertanto, l’obbligo, da parte dell'Agente della riscossione, di rispettare il disposto di cui al comma 2° dell’art. 50 D.P.R. n. 602/73 anche in correlazione alla procedura di fermo sui beni mobili registrati ex art. 86 del suddetto decreto.
- Conforme al suddetto orientamento giurisprudenziale si segnala una pronuncia del Giudice di Pace di Palermo, il quale, con sentenza del 25.09.2009 relativa ad una opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, dopo aver affrontato la questione relativa alla propria competenza, ha ritenuto il suddetto provvedimento amministrativo un atto impugnabile: “Sicché il preavviso è sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo “..la questione si colloca all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente : in questa prospettiva il preavviso di fermo – sostiene la Suprema Corte - svolge una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso esso non può non essere un atto impugnabile “;
Orbene,
tale procedura non risulta essere stata attuata in quanto, alla
ricorrente non è stato notificato alcunché e, pertanto, l’avvenuto
fermo amministrativo risulta illegittimo, privo di alcun fondamento
in fatto e diritto e pertanto questa difesa insiste sulla sua
evidente nullità.
- Sui crediti previdenziali contenuti nella cartella esattoriale n°****, notificata il 18.04.2001.
abbiamo
anzidetto che il contestato provvedimento di fermo amministrativo era
stato
attivato a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale
n°******, notificata il 18.04.2001;
la
ricorrente
eccepisce
l'odierna prescrizione decennale del debito attesa la notifica datata
18.04.2001 della cartella indicata nell’atto;
infatti,
l’art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995, n.335 dispone che: Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini
di seguito indicati:
- dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà’ previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
- I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure incorso.”
La preclusione processuale ad eccepire contestazioni nel merito della pretesa dell'ente previdenziale dopo lo spirare del termine per promuovere opposizione a cartella esattoriale non si estende alla prescrizione dei crediti previdenziali;
la
norma deroga ad alcuni principi informatori dell'istituto della
prescrizione dei diritti, ossia la rinuncia con pagamento del debito
(art. 2940 c.c), e l'irripetibilità dell'adempimento di
un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.);
La
norma rende indisponibile, in pratica, la prescrizione, che, quindi,
da “preclusiva”, come designata nelle norme codicistiche, si
configura in tale eccezione come “estintiva”, rilevabile
d'ufficio dal giudice, in deroga al disposto dell'art. 2938 c.c.;
in
dettaglio, nella materia previdenziale, a differenza di quella
civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla
disponibilità delle parti – siccome esplicitamente stabilito
(dalla L. 8 agosto 1995, n°335, art. 3, comma 9. Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), anche per le
contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in
vigore della stessa legge (comma 10 del medesimo art. 3 della L. 8
agosto 1995, n°335, cit.) e con riferimento a qualsiasi forma di
previdenza obbligatoria (Cass. Sent. N°11140/2001, n°9525/2002 e
n°6340/2005) – con la conseguenza che, una volta esaurito il
termine, la prescrizione ha efficacia estintiva ( non già
preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditiore non può
rinunziarvi – opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e,
pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare
contributi previdenziali prescritti ( Cass. Sent. N°23164/07).
Pertanto,
La ricorrente, in
qualità di proprietaria del suddetto veicolo sottoposto a
provvedimento di fermo amministrativo, ha
proposto
opposizione sia avverso al provvedimento de quo per le ragioni
precisate, e sia avverso la cartella esattoriale n°*******,
notificata il 18.04.2001,
CHIEDENDO
Preliminarmente,
in via cautelare, sospendere il provvedimento di fermo
amministrativo.
-
Le ragioni che giustificano la richiesta di sospensiva del
provvedimento impugnato, attengono al
pregiudizio di un danno grave ed irreparabile (periculum
in mora)
che la ricorrente già subisce e che subirebbe al protrarsi del fermo
sul suo veicolo;
essa, infatti, già ad oggi non può eseguire tutte quelle attività
inerenti alla gestione della propria attività commerciale, sita in
********, nella misura in cui essa utilizza il veicolo per ragioni di
lavoro, recandosi giornalmente sul posto di lavoro. Sussistono,
sempre in riferimento al "periculum
in mora",
ragioni familiari e di salute da tutelare con l'istanza di
sospensione
avanzata, essendo parte ricorrente invalida civile, giusta
certificazione allegata, e per il quale stato è sottoposta a
frequenti visite mediche alle quali la stessa si reca mediante
l'utilizzo del proprio veicolo.
-
Per quanto concerne, poi, il
"fumus boni juris",
le ragioni addotte
nel presente atto, sia in fatto che in diritto e da intendersi qui
riportate e trascritte, giustificano ampiamente la richiesta di
sospensione,
nell'ambito di quella valutazione prognostica volta a desumere un
probabile andamento positivo del ricorso de
quo.
Nel
merito:
- DICHIARARE E RITENERE che il suddetto provvedimento di fermo amministrativo è nullo ed illegittimo per violazione, falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001 e seguenti.
- REVOCARE, ovvero in subordine ANNULLARE, privandolo in ogni caso d’effetto, il provvedimento di fermo amministrativo disposto dalla società EQUITALIA ETR S.p.A. in considerazione di quanto sopra esplicitato.
- CONDANNARE la Concessionaria, l'agente di riscossione, chi sarà ritenuta responsabile o in solido fra di loro, al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno subito in conseguenza del fermo dalla autovettura nella misura che secondo valutazione equitativa dell’adito Giudice sarà ritenuta di giustizia.
- ORDINARE ai convenuti, ognuno per le proprie competenze, di procedere allo sgravio delle somme iscritte sul ruolo *********, ultima notifica datata 18.04.2001 con cartella di pagamento n°******, per un importo complessivo di € 1.345,18 e relativa a Contributi I.V.S. degli anni 1990 e 1998
- Con vittoria di spese e compensi professionali ed espresso contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito.
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