sabato 10 ottobre 2009

FILE SHARING E DIRITTI D'AUTORE.....

Di certo, la condivisione di opere protette non è legale (e la questione della copia personale è realmente poco pertinente, per nulla giustificativa), ma il salto al penale è decisamente uno spauracchio, realmente poco ponderato sotto il profilo giuridico.
L'art. 171-ter l. 633/41 (la legge base sul diritto d'autore) sanziona, penalmente, una serie di condotte che, però, devono essere caratterizzate dal dolo di lucro, vale a dire con l'intento di realizzare un guadagno (non ipotetico) di carattere patrimoniale.
L'art. 171 - ter l-633/41 stabilisce che:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;


b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Ma quanto persone fanno file sharing per trarre questo genere di vantaggio? Realmente poche... una minoranza.

Ecco perché, nei fatti, il file sharing non ha, di solito, rilevanza penale. Ciò non significa, come avvertito, che sia legale. A parte le azioni civili del caso, la legge sul diritto d'autore prevede, infatti, sanzioni amministrative residuali, rispetto a quelle penali, infatti l'art 174 - ter l. 633/41 stabilisce che:
 1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
Non rileva, inoltre, la quantità dei materiali protetti condivisi. Ma non va dimenticato che occorre pur sempre l'intento lucrativo; e se non c'è, anche in caso di grosse quantità, il penale non rileva. Per gli ingenti quantitativi, sempre in assenza di dolo di lucro, c'è un'apposita previsione amministrativa aggravata (il secondo comma sempre dell'art. 174-ter l. 633/41) il quale stabilisce:
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Dobbiamo, inoltre, perndere in questione un'altro aspetto legato al file sharing, cioè, quello relativo al diritto di privacy.
Le reti di file sharing sono una risorsa di informazioni sulle preferenze degli utenti e le tendenze del mercato. Il problema della privacy era maggiore con le prime reti P2P non distribuite, come Napster, in cui tutti dovevano connettersi a un server centrale contenente i file. Chiaramente il server poteva conservare informazioni sugli indirizzi IP e sul materiale scambiato da un elevato numero di utenti.
Nel 2006 l'etichetta discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH accusò più di 3.600 utenti di aver violato la legge, condividendo illegalmente file di cui la società deteneva il diritto d'autore. Peppermint, in pratica, sorvegliò i consumatori nel loro uso personale di internet con la complicità dei loro provider, e riuscì ad ottenere i dati relativi ai movimenti effettuati dagli utenti, all'oscuro di questi ultimi. La casa discografica si avvalse del lavoro di scouring della Logistep che, collegandosi con i propri software scova-file alle maggiori reti di file sharing (shareaza, eMule, bit torrent), aveva individuato una grande quantità di musica Peppermint.
Inoltrata la vertenza, alla fine i giudici hanno riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati per finalità commerciali connesse al diritto di autore, avallando le eccezioni sollevate da chi riteneva che i sistemi di monitoraggio utilizzati da Logistep  fossero illegittimi e non autorizzati e violassero apertamente la privacy degli utenti.
Sulla base anche della decisione dell’omologa Autorità svizzera che ha ritenuto illecita l'attività svolta da Peppermint e Logistep, il Garante ha innanzitutto ricordato che le normative europee vietano a soggetti privati di “effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti”.
Le due società hanno inoltre violato il principio di finalità: i sistemi di file-sharing sono infatti utilizzati dagli utenti per “scopi personali”. Ragion per cui – sottolinea il Garante – “…l'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland”, ossia il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno.
Le due società, inoltre, non hanno rispettato i principi di trasparenza e correttezza, avendo raccolto dati “ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file”.
Le società dovranno dunque cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

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