venerdì 9 ottobre 2009

RESPONSABILITÀ DI EBAY IN CASO DI TRUFFA......

Emergono due passaggi fondamentali per assicurare un esito alla propria denuncia: far sapere a Polizia e Magistratura che non si tratta di un solo caso ma di tanti e denunciare non solo per truffa ma anche per reati che obbligano la Magistratura ad intervenire d'ufficio: sostituzione di persona (account registrati con nominativi diversi da quello di pagamento), associazione a delinquere (truffe con gruppi di account), falsificazione di documenti (carte prepagate e conti correnti intestati a prestanome), accesso abusivo a sistemi informatici (il furto d'account), truffa aggravata (più episodi riconducibili allo stesso soggetto).
Ebay Italia Srl é responsabile in solido di gran parte di ciò che intercorre sul sito e ne risponde giuridicamente con possibili richieste di rimborsi parziali o totali nonché ripristini.
L'AICE informa che ebay va continuamente incontro a condanne per abusi e che i giudici sono sempre piu' informati di abusi e vessatorietà contrattuale da parte di ebay italia srl.
Si suggerisce, sempre, oltre alla querela e citazione di EBAY ITALIA SRL anche un esposto gratuito alla Procura del Tribunale Locale.
A questo proposito è opportuno fare un po di chiarezza.

Il rapporto che si instaura fra tali società e gli utenti che si registrano al portale è un rapporto contrattuale fra un professionista (ai sensi dell?art. 3 lett c cod. cons. è infatti professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario) e un consumatore (secondo l'art. 3 lett. a cod. cons. è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) attraverso cui viene fornito un servizio di hosting, cioè il servizio che garantisce al cliente lo spazio "fisico" necessario su cui posizionare pagine web dallo stesso create.

Questa premessa è di fondamentale importanza, in quanto l'inquadramento di tale rapporto negoziale nell'alveo del rapporto professionista-consumatore comporta l'applicazione della disciplina contenuta nel codice del consumo e posta a tutela del contraente debole(il consumatore appunto).

Da ciò deriva che la clausola di esonero da responsabilità, che di regola le società in questione fanno sottoscrivere ai propri clienti al momento della registrazione, E' NULLA IN QUANTO VESSATORIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 1 codice del consumo (sono infatti vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi rispetto al professionista).

Tale dato risulta confermato dalle stesse clausole di esonero da responsabilità in questione, nelle quali spesso si premette la dicitura "Nei limiti previsti dalla legge e fatti salvi i diritti dei consumatori".

Ma anche a non voler ritenere applicabile la normativa posta a tutela del consumatore, una tale clausola SAREBBE COMUNQUE NULLA ai sensi dell'art. 1229 c.c. secondo cui "è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave".

Una volta sfatato il taboo della irresponsabilità, occorre però spiegare come tali società possano essere chiamate a rispondere dei danni che i propri clienti subiscono, in conseguenza di truffe o altri reati perpetrati ai loro danni da altri utenti dello stesso portale.

A questo proposito, è opportuno richiamare la normativa in materia di responsabilità extracontrattuale contenuta negli artt. 2043 e ss. c.c.
Il danno subito dagli utenti truffati infatti non deriva da un inadempimento da parte della società delle proprie obbligazioni contrattuali bensì dalla violazione del generico dovere del neminem laedere che impone a tutti i consociati di astenersi da condotte che possano danneggiare la sfera giuridica di altri soggetti.

In particolare, a casi simili, sembra possa applicarsi l'art. 2050 c.c. in materia di ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE, secondo cui: "chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
Per costante giurisprudenza, infatti, per attività pericolosa deve intendersi qualunque attività che comporti una rilevante probabilità di verificazione del danno per la sua stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, anche nell'ipotesi in cui il danno sia derivato DA UNA OMISSIONE DI CAUTELE, che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (Cass. Civ. 10-02-2003, n. 1954).
Tale norma si attaglia perfettamente all'attività esercitata dagli hostings server, in quanto consentire ad utenti, di cui non si accerti l'identità, di venire a contatto per porre in essere attività finalizzate allo scambio di beni o servizi è attività certamente pericolosa proprio per la elevata probabilità che ne derivino truffe e raggiri e quindi un danno.

Peraltro, è principio ormai consolidatosi nella giurisprudenza che l'art. 2050 c.c. costituisca una ipotesi di RESPONSABILITA' OGGETTIVA, vale a dire,una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa del responsabile (Cass. Civ. 4-05-2004, n. 8547), sicchè per affermare la responsabilità sarà sufficiente addurre la sussistenza del nesso causale che lega il rapporto contrattuale con l'hosting server al danno subito in conseguenza della truffa.

Ma anche a non voler ritenere che il servizio fornito sia inquadrabile nell'ambito delle attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c., ciononostante, la responsabilità, e il conseguente diritto al ristoro del danno subito, può sostenersi in applicazione della più generale norma in materia di responsabilità aquiliana, ovvero l'art. 2043 c.c.
E difatti tale norma obbliga al risarcimento chiunque abbia cagionato un danno attraverso un proprio fatto doloso o colposo. In ipotesi siffatte la responsabilità di chi fornisce il servizio di hosting trascurando di osservare le necessarie regole di prudenza ed accortezza, indispensabili per evitare che i propri clienti possano subire danni ad opera di terzi, costituisce indubbiamente un fatto ILLECITO COLPOSO REALIZZATO MEDIANTE OMISSIONE, In forza del rapporto contrattuale che lega gli utenti all'hosting server, infatti, su quest'ultima verte l'obbligo giuridico di impedire la verificazione degli eventi lesivi che possano danneggiare i propri clienti.
Le argomentazioni sopraesposte trovano peraltro conforto in una giurisprudenza ormai maggioritaria che, già da lungo tempo, è giunta ad affermare la responsabilità extracontrattuale del terzo che, con il proprio comportamento colposo, abbia determinato la conclusione di contratti poi rivelatisi lesivi per taluno dei contraenti a causa del comportamento della controparte contrattuale.

Basti ricordare i noti casi di responsabilità da prospetto informativo, in base ai quali, l'intermediario professionista (sovente una banca) che abbia consentito la diffusione di prospetti informativi, di cui non abbia verificato l'attendibilità, è tenuto a risarcire il danno che ne sia derivato in capo a coloro che, ignari, abbiano instaurato rapporti contrattuali con i soggetti cui le informazioni falsate o inesatte si riferiscono.


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