Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.
Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale e chiunque può esserne vittima, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.
Lo stalker. Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile tracciare un identikit del tipico stalker. Sono le denunce e i casi risolti dalla giurisprudenza a rivelare le caratteristiche di questi individui e il tipo di relazioni in virtù delle quali scelgono la loro vittima. I comportamenti assillanti possono provenire indistintamente da un uomo o da una donna, anche se nella maggior parte dei casi (il 70-80%) si tratta di un uomo, partner o ex partner della vittima. Il persecutore, tuttavia, può essere un amico, un conoscente, un collega, un compagno di classe, un vicino di casa, un collaboratore, un ammiratore, un cliente o ex cliente della vittima o addirittura un completo estraneo, uno sconosciuto incontrato per caso, magari per motivi di lavoro. Può anche trattarsi di un individuo con un vita apparentemente normale, infatti non sempre il molestatore assillante è una persona con precedenti penali, affetta da disturbi mentali o dedita all’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Lo stalker. Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile tracciare un identikit del tipico stalker. Sono le denunce e i casi risolti dalla giurisprudenza a rivelare le caratteristiche di questi individui e il tipo di relazioni in virtù delle quali scelgono la loro vittima. I comportamenti assillanti possono provenire indistintamente da un uomo o da una donna, anche se nella maggior parte dei casi (il 70-80%) si tratta di un uomo, partner o ex partner della vittima. Il persecutore, tuttavia, può essere un amico, un conoscente, un collega, un compagno di classe, un vicino di casa, un collaboratore, un ammiratore, un cliente o ex cliente della vittima o addirittura un completo estraneo, uno sconosciuto incontrato per caso, magari per motivi di lavoro. Può anche trattarsi di un individuo con un vita apparentemente normale, infatti non sempre il molestatore assillante è una persona con precedenti penali, affetta da disturbi mentali o dedita all’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Il comportamento dello stalker. La gamma delle condotte che possono essere qualificate come molestia assillante (o “atto persecutorio”, seguendo la nuova terminologia) è piuttosto varia e comprende: il sorvegliare, aspettare, inseguire, raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi movimenti, le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o nel luogo di lavoro, i pedinamenti, i tentativi (anche indiretti) di comunicazione e di contatto ad esempio con lettere, telefonate, e-mail, chat-lines (il cosiddetto cyberstalking), sms, graffiti o murales, lasciare messaggi a casa, in ufficio o sull’auto, inviare fiori e regali, fare visite a sorpresa, incontrare “casualmente” la vittima nei luoghi da essa abitualmente frequentati, rubare e leggere la corrispondenza della vittima, ordinare merci e servizi a nome della vittima, diffondere dichiarazioni diffamatorie e oltraggiose a carico della vittima, minacciare di usare violenza contro la vittima, i suoi familiari, altre persone o contro animali cari alla vittima, infiltrarsi negli spazi abitativi della vittima, danneggiare, imbrattare o distruggere le proprietà della vittima. Ovviamente questa elencazione è puramente esemplificativa e comprende i comportamenti “tipici”, ossia denunciati più frequentemente. Al di là delle modalità specifiche, che distinguono i singoli casi, in genere la persecuzione è il frutto della combinazione di più azioni moleste.
La Tutela Legislativa. In Italia le condotte tipiche dello stalking sono punite dal reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.). Tale reato è stato introdotto in Italia con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Ministro per le Pari Opportunità.
Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
il legislatore ha predisposto un vero e proprio “microsistema di tutela integrata”, consistente non solo nella fattispecie di cui all’art. 612 bis, ma anche in una circostanza aggravante speciale in caso di omicidio da parte dello stalker, nell’efficace rimedio preventivo dell’ammonimento, in modifiche ai due codici di rito rispettivamente in materia di misure cautelari e di allontanamento dalla casa familiare ed infine in misure a sostegno delle vittime, in particolare:
Ammonimento: La Legge 23 aprile 2009 n. 38, prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l’adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell’ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.
Misure cautelari (provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dall'Autorità Giudiziaria, prima di una pronuncia definitiva):
Art. 282-ter.
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
Art. 282-quater.1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Obblighi di comunicazione.
Ordini di protezione contro gli abusi familiare:
Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. (codice civile)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
La nuova formulazione aggiunge, inoltre, lo stalking tra i reati per cui è possibile richiedere l’incidente probatorio. In particolare, si stabilisce che qualora tra le persone interessate all’assunzione della prova ci siano minorenni il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio quando le esigenze delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova.Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione. (codice civile)
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a dodici mesi a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Tutto ciò si giustifica con l’esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose.
Inoltre in tema di misure di sostegno delle vittime è previsto che: Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Configurazione del reato. per quanto riguarda la natura dello stalking, possiamo dire che si tratta di un reato abituale proprio (non costituendo, di per sé, i singoli atti alcun reato), ma non di un reato complesso, dato che il riferimento alla molestia indica una condotta in sé considerata e non tanto, sulla falsariga della contravvenzione di cui all’art. 660, il risultato della condotta medesima. Né può esserne affermata la natura di reato a forma vincolata, in quanto il risultato offensivo può essere prodotto da una molteplicità di azioni aprioristicamente non tipizzabili, ma pur causalmente rilevanti nella produzione del risultato medesimo. Gli eventi che devono essere alternativamente determinati nella persona offesa sono quelli di un perdurante e grave stato di ansia e paura, di un timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva o, infine, di costringere la persona ad alterare le proprie abitudini di vita. E' reato di evento e di danno, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico tutelato, ossia la libertà morale (nonché dei beni della incolumità personale e della privacy dell’individuo, laddove si accetti la più corretta configurazione del reato quale plurioffensivo). L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, con la precisazione che, qualificato lo stalking quale reato d’evento, il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli accadimenti descritti dalla norma.
b) reiterati, ripetuti e continuati, insistenti e duraturi (per settimane, mesi, a volte anni, spesso a qualsiasi ora del giorno e della notte). Si ritiene che debbano proseguire per un periodo minimo di 4 settimane ed essere replicati per un numero minimo di dieci manifestazioni. Questo è l’aspetto principale che differenzia lo stalking da un comportamento “normale”. Per esempio, se al tentativo di stabilire un rapporto con un’altra persona questa risponde negativamente, la persona normale capisce che l’altra non è interessata, lo stalker invece continua ad insistere. Oppure, alla fine di una relazione amorosa è normale che il partner abbandonato si senta turbato e tenti (per qualche tempo) di ristabilire un contatto con l’altra persona nella speranza di avere un’altra occasione di ricostruire il rapporto. Se l’altro partner ha chiarito espressamente il suo rifiuto, la persona normale si rassegna, lo stalker continua ad insistere ad oltranza.
c) naturalmente devono essere indesiderati, sgraditi e intrusivi tali, cioè, da creare disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore, ansia o paura nella vittima.
Danni risarcibili. Oltre ai danni patrimoniali (per esempio quelli derivanti dal danneggiamento di beni della vittima), in presenza di prova idonea (quale è la documentazione medica attestante la dipendenza del processo psicopatologico dalle molestie e, in particolare, una perizia medico-legale che attesti l’entità dei postumi) è risarcibile anche il “danno esistenziale da stalking”.
Il danno esistenziale da stalking deve essere provato ossia è necessario verificare quali ripercussioni lo stalking ha causato nell'esistenza della vittima. La prova dell'esistenza di taledanno deve avvenire secondo i principi dell'ordinamento. L'attore in giudizio deve provare come il danno esistenziale si sia ripercosso su una concreta attività, pur non reddituale. In questo caso è esclusa ogni rilevanza per il mero patema d'animo interiore. Il convenuto, Invece ha l'onere di provare che il pregiudizio per quei mancati svolgimenti, al di là delle apparenze, in realta non vi è stato.
Per la liquidazione del danno esistenziale da stalking, in linea di principio non si può prescindere da una valutazione equitativa. Per la determinazione del quantum, si deve tener conto della personalità del soggetto leso, delle attività svolte, delle alterazioni familiari, sociali, lavorative provocate dal fatto illecito e delle loro ripercussioni in tali ambiti.
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