lunedì 15 settembre 2014

CONTRATTI TELEFONICI (DISCONOSCIMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO).



Stralcio di un atto di citazione ancora in fase di giudizio.
FATTO
il Sig. ***** nel dicembre 2013 contattava l'ufficio assistenza ***S.p.A per sollecitare il rimborso della fattura n°*****, che si allega al fascicolo di parte (all.1), emessa in data 09.01.213 di importo complessivo di € 131,50;.
in tale occasione, l'operatore in linea riferiva all'attore che il suddetto rimborso risultava al momento sospeso, in quanto vi erano delle morosità attribuite allo stesso in ragione a fatture non pagate relative all'utenza di linea telefonica residenziale n°*****, ubicata in provincia di Catania, a propria intestazione; 
in questa sede si precisa che, il Sig. **** con la provincia di Catania non nutre alcun rapporto, nè di affari e nè personali, non possiede alcun domicilio o residenza e non ha mai richiesto o sottoscritto alcuna attivazione di utenza, inoltre, lo stesso, non ha mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento in merito; 
si premette, inoltre, che parte attrice, in merito alla suddetta linea telefonica in contestazione, già nel lontano 03.01.2011, aveva ricevuto una missiva dalla società ***, con la quale si richiedeva il pagamento di n°4 fatture, intestate a *** S.p.A. a debito della medesima linea telefonica ****, per il periodo 10.05.2010 al 10.11.2010, per un importo complessivo di € 491,50, giusta missiva che si allega al fascicolo di parte (all. 2), 
per contro, tale missiva era stata immediatamente contestata dal Sig. ****, giusto fax datato 25.05.2011, anch'esso allegato al fascicolo (all. 4), dichiarando di non essere intestatario della linea telefonica in questione e di non aver nessun debito nei confronti di **** S.p.A.; 
parte attrice contestava immediatamente tali fatti, all'operatore presente in linea, ed apriva una procedura di reclamo telefonica chiedendo l'immediato rimborso della suddetta fattura ed il disconoscimento dell'utenza *****; 
successivamente, visto il protrarsi del ritardo in relazione al richiesto rimborso, nonchè di ulteriori notizie in merito al disconoscimento, si apriva un calvario di telefonate con vari uffici assistenza ed amministrativi, tutti appartenenti alla società convenuta, i quali rinviando parte attrice ad ulteriori contatti o invii di documentazione e ulteriori aperture di reclami, hanno avuto quale unico effetto l'instaurarsi di una situazione di stallo, di silenzi e di stress, la quale si protrae sino ad oggi; 
per dare un'idea del calvario telefonico a cui il Sig. **** è stato sottoposto si rimette in allegato al fascicolo (all. 5) un elenco dettagliato dei solleciti effettuati dallo stesso annotati dai vari numeri di reclamo aperti nel tempo; 
successivamente, l'attore si recava presso codesto Studio Legale, dove si predisponeva l'invio alla società convenuta di racc a.r. datata 26.02.2014, che si allega al fascicolo di parte (all.5), con la quale si richiedeva: 1) l'annullamento del contratto di utenza linea telefonica residenziale relativa al n°****, in quanto avvenuto senza alcun consenso e senza ricezione di alcuna comunicazione, preavviso o fattura; 2) lo sgravio di quanto asserito dovuto da parte della società **** S.p.A, in merito alla suddetta linea illegittimamente intestata; 3) l'immediato pagamento del rimborso relativo alla fattura n°**** per un importo complessivo di € 131,50, ma il tutto si risolveva senza alcun riscontro; 
Pertanto, si procedeva in via conciliativa inviando domanda di conciliazione alla segreteria dell'Ufficio di Conciliazione **** – Associazione dei consumatori per la Regione ****, giusta istanza datata 23.04.2014 anch'essa allegata al fascicolo di parte (all.6), ma la stessa si risolveva in un ennesimo fallito tentativo di smuovere le acque, in quanto, sino ad oggi, dopo altri vari contatti telefonici, nessuno è riuscito a dare una risposta seria al Sig. ***; 
Inoltre, al sig. **** è stato negato l'accesso alla documentazione contrattuale in contestazione, giusta richiesta datata 01.08.2014 (all. 7), la quale era necessaria al fine di denunciare alle pubbliche autorità la situazione perpetrata ai danni dello stesso. 
la volontà di iniziare un contenzioso tramite l'intestato Ufficio, prende le mosse non solo dal diritto di parte attrice ad ottenere l'esiguo rimborso spettante, ma anche per denunciare una situazione che va oltre il limite della sopportabilità, in quanto, le lunghe attese telefoniche, le risposte inutili e dilatorie con le quali gli operatori tentano di terminare le telefonato, promettendo una rapida soluzione, nonché il rinnovo di invii di documentazione e di innumerevoli aperture di reclami, sono il risultato del notevole appesantimento burocratico di cui gli uffici italiani, pubblici e privati fanno da complici, dando vita ad una perfetta situazione kafkiana, cioè, una situazione paradossale, e in genere angosciante, che viene accettata come status quo, implicando l'impossibilità di qualunque reazione tanto sul piano pratico che su quello psicologico. 


DIRITTO
In questa sede non parleremo sul diritto di parte attrice del rimborso della fattura in contestazione, in quanto pienamente legittimo, da rimborsare in quanto tale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, ma spenderemo due parole sul profilo risarcitorio e sul diritto all'indennizzo spettanti allo stesso per le vicissitudini di cui in fatto, concludendo infine sul disconoscimento di linea telefonica.
  1. Sul diritto al risarcimento del danno esistenziale.
Parte attrice intende essere risarcita del danno esistenziale dallo stesso subito a seguito dell'illecito comportamento tenuto da ***** S.p.A.; 
premettendo un breve excursus, il danno esistenziale si differenzia sia dal danno patrimoniale perché prescinde da una modificazione di segno negativo della capacità reddituale, sia del danno biologico perché non postula la correlazione con un fatto patologicamente rilevante (suscettibile di essere accertato e valutato in sede medico legale), sia infine del danno morale in senso stretto inteso come turbamento dello stato d'animo del soggetto perché non si esaurisce in una sensazione di sofferenza e di dolore. E la giurisprudenza riconosce che la immaterialità della suindicata forma di pregiudizio comporta la necessità del ricorso al criterio dell'equità nella liquidazione del risarcimento, e rende ammissibile l'utilizzazione della prova per presunzioni sulla scorta di valutazioni prognostiche anche affidate a fatti notori o massima di comune esperienza; 
Nel nostro caso in esame, grave e sicuramente significativo è il danno di natura non patrimoniale consistente nelle estenuanti ricerche di un interlocutore ****** S.p.A.., nel turbamento alla serenità, determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili dall'ostinata esasperante inerzia tecnica del soggetto da cui dipende la fornitura di un servizio essenziale.; 
******S.p.A., avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente e correttamente per porre in essere le dovute attività finalizzate alle richieste attoree e fornire la dovuta assistenza e quant'altro, ma nonostante i reiterati solleciti, che ricordiamo sono incominciati dal 09.01.2013, ha costretto l'attore ha richiedere l'assistenza di un legale ed, anche ad agire con la domanda di conciliazione, e ripetiamo, non solo per ottenere il rimborso, ma anche per ottenere il disconoscimento della linea telefonica illegittimamente intestatagli, con sgravio delle somme poste a debito, inoltre, parte convenuta ha, altresì, impedito al Sig. **** il suo diritto di denunciare i fatti alle pubbliche autorità, in quanto ha negato il diritto di ottene copia dell'illegittimo contratto in contestazione; 
pertanto, a nulla varrebbe sostenere che ***** S.p.A. abbia agito correttamente, caso mai puntando sull'insussistenza di un termine contrattualmente prestabilito per l'esecuzione dell'incombente richiesto, dovendo trovare applicazione, a temperamento del principio quod sine die debetur statim debetur, i criteri della correttezza e buona fede e della ragionevolezza, dei quali si esige l'osservanza affinché l'utente non si trovi privo di tutela contro il comportamento arbitrario del contraente più forte, e dei quali le circostanze del caso di specie rendono palese la violazione di ***** S.p.A.; 
ribadiamo che, nel nostro caso in esame, l'incidenza sull'assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali possono rendere "poco visibili" agli utenti la lesioni alla sfera dei diritti di libertà economica cosi posti in essere, porta alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un risarcimento del danno esistenziale
  1. Sul diritto all'indennizzo spettante all'attore.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2011, n. 60 la deliberazione 16 febbraio 2011 dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;Tale deliberazione contiene un regolamento in materia di indennizzi da applicare nella definizione delle controversie tra operatori di telefonia, internet e tv a pagamento e utenti, le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 15 marzo 2011;
tecnicamente, l’accertamento dovrebbe essere compiuto entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte dell'utente;
L'articolo 12 della suddetta delibera intitolato “Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami” al Comma 1 stabilisce che: Qualora l’operatore non fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00.
pertanto, essendosi l'attore formalmente attivatosi nel dicembre 2013, ma a dire il vero anche prima, ed avendo, in questo tempo, aperto innumerevoli reclami, giusta scheda dettagliata in allegato, ad oggi sono trascorsi ben nove mesi di ritardo, senza alcuna spiegazione in merito, pertanto si chiede la corresponsione del massimo dell'indennizzo pari ad € 400,00.
  1. sul disconoscimento delle linea telefonica residenziale.
In tema di contratti telefonici il riferimento normativo è quello dei “contratti per adesione“.
In tale categoria rientrano i contratti in cui l’utente/consumatore è obbligato ad aderire a condizioni da lui non scelte ma già predisposte dal venditore. In tale tipologia contrattuale, le condizioni sono imposte dal contraente più forte, il quale predispone un “modello contrattuale” senza alcun margine di trattativa.
Sebbene sia un'idea diffusa, i contratti non necessitano della forma scritta. Solo alcuni per espressa disposizione normativa devono essere redatti per iscritto, pena nullità del medesimo. Diversamente, molti altri contratti possono essere conclusi anche a voce.
La disciplina in materia di contratti telefonici presenta diverse “prospettive”, in linea di massima il contratto non necessità la forma scritta. Difatti, nell’ambito telefonico le sottoscrizioni più frequenti sono quelle fatte a distanza.
Seguendo quanto sopra, il caso più problematico è quella del contratto stipulato tramite internet/telefono.
In tale caso in realtà ci troviamo in un sotto-insieme dei “contratti per adesione”. Difatti in questo caso, oltre ad essere un “contratto per adesione”, rientriamo a pieno titolo nella disciplina dei contratti a distanza, tali contratti trovano la disciplina generale nel Codice del Consumo, Artt. 50 e seguenti.
Nel caso di contratti telefonici (il Codice del Consumo parla di tutti i contratti a distanza) la materia viene trattata nello specifico dalla Delibera AGCOM 664/06/CONS,
Infine altro punto di riferimento, sempre utile, è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/2003).
In caso di contatto telefonico, l’adempimento di tutti gli obblighi informativi e il consenso informato dell’utente possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione.
è opportuno precisare che la compagnia telefonica è tenuta, prima o al massimo al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto, ad inviare all’utente il modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni suddette, modalità di recesso, ecc, solo così la compagnia potrà attestare l’adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori.
nel nostro caso, il Sig. **** non ha partecipato in alcuna fase dell'anzidetta procedura, è sostanzialmente un soggetto estraneo in tutta la vicenda contrattuale, pertanto, il contratto di utenza telefonica intestatogli non può esplicare alcuna efficacia nei propri confronti in quanto affetto da nullità.
Pertanto, il Sig. ****, per come sopra rappresentato e difeso
CITA
***** S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in *****, a comparire dinanzi l'ufficio del Giudice di Pace di *****, competente per valore e per territorio per l'udienza del **** con seguito locali di rito e con invito a costituirsi nei modi e nelle forme previsti dall’art. 319 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre al suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà in sua contumacia, onde sentire e accogliere le seguenti richieste e
CONCLUSIONI
Voglia l'On. Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere:
  1. Dichiarare e ritenere che il Sig. **** è creditore di **** S.p.A della somma di € 131,50, giusta fattura n°***** (all.1), emessa dalla stessa società in data 09.01.213, a titolo di rimborso;.
  2. Ordinare alla **** S.p.A., l'esibizione del contratto relativo all'utenza di linea telefonica residenziale n°*****, ubicata in provincia di Catania, illegittimamente intestato all'attore, anche al fine di poter effettuare formale denuncia alle pubbliche autorità per il reato di furto d'identità e per gli altri ravvisabili;
  3. dichiarare l'annullamento del contratto di utenza linea telefonica residenziale relativa al n°******, in quanto avvenuto senza alcun consenso di parte attrice e senza sua alcuna ricezione di comunicazione, preavviso e fattura;
  4. dichiarare conseguenzialmente non dovute le morosità attribuite allo stesso in merito all'utenza di linea telefonica residenziale n°****, ubicata in provincia di Catania, a propria illegittima intestazione;
  5. Dichiarare e ritenere che la condotta di **** S.p.A. nell'intera vicenda, debba considerarsi contraria ai criteri della correttezza e buona fede e della ragionevolezza, così per come esposto in narrativa;
  6. Condannare **** S.p.A al pagamento della somma di € 131,50, giusta fattura n°*** (all.1), emessa dalla stessa società in data ***, a titolo di rimborso, oltre rivalutazione della stessa somma secondo indici Istat ed interessi legali sino al soddisfo, o a quella maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia da tenerla sempre ed in ogni caso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
  7. Condannare *** S.p.A al risarcimento del danno esistenziale subito dall'attore da liquidarsi in € 568,00, o in quella individuata dal giudicante con valutazione equitativa da mantenersi sempre nei limiti di competenza;
  8. Condannare *** S.p.A, al pagamento di € 400,00, o in quella che sarà ritenuta di giustizia da parte del giudicante, sempre nei limiti della propria competenza per valore, a titolo di Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, così come disposto la deliberazione 16 febbraio 2011 dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”
  9. con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio secondo tariffa forense.
Ai sensi dell'art. 9 legge 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia e di € 1.100,00 ed il contributo unificato è di € 43,00.

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