Stralcio di un atto di citazione ancora in fase di giudizio.
FATTO
il
Sig. ***** nel dicembre 2013 contattava l'ufficio assistenza ***S.p.A
per sollecitare il rimborso della fattura n°*****, che si allega al
fascicolo di parte (all.1), emessa in data 09.01.213 di importo
complessivo di € 131,50;.
in
tale occasione, l'operatore in linea riferiva all'attore che il
suddetto rimborso risultava al momento sospeso, in quanto vi erano
delle morosità attribuite allo stesso in ragione a fatture non
pagate relative all'utenza di linea telefonica residenziale n°*****,
ubicata in provincia di Catania, a propria intestazione;
in
questa sede si precisa che, il Sig. **** con la provincia di Catania
non nutre alcun rapporto, nè di affari e nè personali, non possiede
alcun domicilio o residenza e non ha mai richiesto o sottoscritto
alcuna attivazione di utenza, inoltre, lo stesso, non ha mai ricevuto
alcuna fattura o richiesta di pagamento in merito;
si
premette, inoltre, che parte attrice, in merito alla suddetta linea
telefonica in contestazione, già nel lontano 03.01.2011, aveva
ricevuto una missiva dalla società ***, con la quale si richiedeva
il pagamento di n°4 fatture, intestate a *** S.p.A. a debito della
medesima linea telefonica ****, per il periodo 10.05.2010 al
10.11.2010, per un importo complessivo di € 491,50, giusta missiva
che si allega al fascicolo di parte (all. 2),
per
contro, tale missiva era stata immediatamente contestata dal Sig.
****, giusto fax datato 25.05.2011, anch'esso allegato al fascicolo
(all. 4), dichiarando di non essere intestatario della linea
telefonica in questione e di non aver nessun debito nei confronti di
**** S.p.A.;
parte
attrice contestava immediatamente tali fatti, all'operatore presente
in linea, ed apriva una procedura di reclamo telefonica chiedendo
l'immediato rimborso della suddetta fattura ed il disconoscimento
dell'utenza *****;
successivamente,
visto il protrarsi del ritardo in relazione al richiesto rimborso,
nonchè di ulteriori notizie in merito al disconoscimento, si apriva
un calvario di telefonate con vari uffici assistenza ed
amministrativi, tutti appartenenti alla società convenuta, i quali
rinviando parte attrice ad ulteriori contatti o invii di
documentazione e ulteriori aperture di reclami, hanno avuto quale
unico effetto l'instaurarsi di una situazione di stallo, di silenzi e
di stress, la quale si protrae sino ad oggi;
per
dare un'idea del calvario telefonico a cui il Sig. **** è stato
sottoposto si rimette in allegato al fascicolo (all. 5) un elenco
dettagliato dei solleciti effettuati dallo stesso annotati dai vari
numeri di reclamo aperti nel tempo;
successivamente,
l'attore si recava presso codesto Studio Legale, dove si predisponeva
l'invio alla società convenuta di racc a.r. datata 26.02.2014, che
si allega al fascicolo di parte (all.5), con la quale si richiedeva:
1) l'annullamento del contratto di utenza linea telefonica
residenziale relativa al n°****, in quanto avvenuto senza alcun
consenso e senza ricezione di alcuna comunicazione, preavviso o
fattura; 2) lo sgravio di quanto asserito dovuto da parte della
società **** S.p.A, in merito alla suddetta linea illegittimamente
intestata; 3) l'immediato pagamento del rimborso relativo alla
fattura n°**** per un importo complessivo di € 131,50, ma il tutto
si risolveva senza alcun riscontro;
Pertanto,
si procedeva in via conciliativa inviando domanda di conciliazione
alla segreteria dell'Ufficio di Conciliazione **** – Associazione
dei consumatori per la Regione ****, giusta istanza datata 23.04.2014
anch'essa allegata al fascicolo di parte (all.6), ma la stessa si
risolveva in un ennesimo fallito tentativo di smuovere le acque, in
quanto, sino ad oggi, dopo altri vari contatti telefonici, nessuno è
riuscito a dare una risposta seria al Sig. ***;
Inoltre,
al sig. **** è stato negato l'accesso alla documentazione
contrattuale in contestazione, giusta richiesta datata 01.08.2014
(all. 7), la quale era necessaria al fine di denunciare alle
pubbliche autorità la situazione perpetrata ai danni dello stesso.
la
volontà di iniziare un contenzioso tramite l'intestato Ufficio,
prende le mosse non solo dal diritto di parte attrice ad ottenere
l'esiguo rimborso spettante, ma anche per denunciare una situazione
che va oltre il limite della sopportabilità, in quanto, le lunghe
attese telefoniche, le risposte inutili e dilatorie con le quali gli
operatori tentano di terminare le telefonato, promettendo una rapida
soluzione, nonché il rinnovo di invii di documentazione e di
innumerevoli aperture di reclami, sono il risultato del notevole
appesantimento burocratico di cui gli uffici italiani, pubblici e
privati fanno da complici, dando vita ad una perfetta situazione
kafkiana, cioè, una situazione paradossale, e in genere angosciante,
che viene accettata come status quo, implicando l'impossibilità di
qualunque reazione tanto sul piano pratico che su quello
psicologico.
DIRITTO
In questa sede non parleremo sul diritto di parte
attrice del rimborso della fattura in contestazione, in quanto
pienamente legittimo, da rimborsare in quanto tale, oltre interessi
legali dal dovuto al soddisfo, ma spenderemo due parole sul profilo
risarcitorio e sul diritto all'indennizzo spettanti allo stesso per
le vicissitudini di cui in fatto, concludendo infine sul
disconoscimento di linea telefonica.
- Sul diritto al risarcimento del danno esistenziale.
Parte
attrice intende essere risarcita del danno esistenziale dallo stesso
subito a seguito dell'illecito comportamento tenuto da ***** S.p.A.;
premettendo
un breve excursus, il danno esistenziale si differenzia sia dal danno
patrimoniale perché prescinde da una modificazione di segno negativo
della capacità reddituale, sia del danno biologico perché non
postula la correlazione con un fatto patologicamente rilevante
(suscettibile di essere accertato e valutato in sede medico legale),
sia infine del danno morale in senso stretto inteso come turbamento
dello stato d'animo del soggetto perché non si esaurisce in una
sensazione di sofferenza e di dolore. E la giurisprudenza riconosce
che la immaterialità della suindicata forma di pregiudizio comporta
la necessità del ricorso al criterio dell'equità nella liquidazione
del risarcimento, e rende ammissibile l'utilizzazione della prova per
presunzioni sulla scorta di valutazioni prognostiche anche affidate a
fatti notori o massima di comune esperienza;
Nel
nostro caso in esame, grave e sicuramente significativo è il danno
di natura non patrimoniale consistente nelle estenuanti ricerche di
un interlocutore ****** S.p.A.., nel turbamento alla serenità,
determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili
dall'ostinata esasperante inerzia tecnica del soggetto da cui dipende
la fornitura di un servizio essenziale.;
******S.p.A.,
avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente e correttamente per porre in
essere le dovute attività finalizzate alle richieste attoree e
fornire la dovuta assistenza e quant'altro, ma nonostante i reiterati
solleciti, che ricordiamo sono incominciati dal 09.01.2013, ha
costretto l'attore ha richiedere l'assistenza di un legale ed, anche
ad agire con la domanda di conciliazione, e ripetiamo, non solo per
ottenere il rimborso, ma anche per ottenere il disconoscimento della
linea telefonica illegittimamente intestatagli, con sgravio delle
somme poste a debito, inoltre, parte convenuta ha, altresì, impedito
al Sig. **** il suo diritto di denunciare i fatti alle pubbliche
autorità, in quanto ha negato il diritto di ottene copia
dell'illegittimo contratto in contestazione;
pertanto,
a nulla varrebbe sostenere che ***** S.p.A. abbia agito
correttamente, caso mai puntando sull'insussistenza di un termine
contrattualmente prestabilito per l'esecuzione dell'incombente
richiesto, dovendo trovare applicazione, a temperamento del principio
quod sine die debetur statim debetur, i criteri della correttezza e
buona fede e della ragionevolezza, dei quali si esige l'osservanza
affinché l'utente non si trovi privo di tutela contro il
comportamento arbitrario del contraente più forte, e dei quali le
circostanze del caso di specie rendono palese la violazione di *****
S.p.A.;
ribadiamo
che, nel nostro caso in esame, l'incidenza sull'assetto relazionale
della vita legata alla necessità di doversi "difendere" da
modalità comportamentali aggressive poste in opera da un soggetto
economico molto forte, subdole per le modalità con le quali vengono
poste in essere a fronte per altro di esborsi contenuti, quali
possono rendere "poco visibili" agli utenti la lesioni alla
sfera dei diritti di libertà economica cosi posti in essere, porta
alla necessità di riconoscere una lesione e dunque il diritto ad un
risarcimento del danno esistenziale
- Sul diritto all'indennizzo spettante all'attore.
E’ stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2011, n. 60 la
deliberazione 16 febbraio 2011 dell’Agcom (Autorità per le
Garanzie nelle Telecomunicazioni) recante “Approvazione del
regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione
delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle
fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 2, comma
12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;Tale
deliberazione contiene un regolamento in materia di indennizzi da
applicare nella definizione delle controversie tra operatori di
telefonia, internet e tv a pagamento e utenti, le cui disposizioni
sono entrate in vigore a partire dal 15 marzo 2011;
tecnicamente,
l’accertamento dovrebbe essere compiuto entro il termine di 45
giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte
dell'utente;
L'articolo 12
della suddetta delibera intitolato “Indennizzo per mancata o
ritardata risposta ai reclami” al Comma 1 stabilisce che: “Qualora
l’operatore non fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai
sensi dell’articolo 3, comma
5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle
delibere dell’Autorità sarà
tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro
2,00 per ogni giorno di ritardo,
e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro
400,00”.
pertanto,
essendosi l'attore formalmente attivatosi nel dicembre 2013, ma a
dire il vero anche prima, ed avendo, in questo tempo, aperto
innumerevoli reclami, giusta scheda dettagliata in allegato, ad oggi
sono trascorsi ben nove
mesi di ritardo, senza alcuna spiegazione in merito, pertanto si
chiede la corresponsione del massimo dell'indennizzo pari ad €
400,00.
- sul disconoscimento delle linea telefonica residenziale.
In tema di contratti telefonici il riferimento
normativo è quello dei “contratti per adesione“.
In tale categoria rientrano i contratti in cui
l’utente/consumatore è obbligato ad aderire a condizioni da lui
non scelte ma già predisposte dal venditore. In tale tipologia
contrattuale, le condizioni sono imposte dal contraente più forte,
il quale predispone un “modello contrattuale” senza alcun margine
di trattativa.
Sebbene sia un'idea diffusa, i contratti non
necessitano della forma scritta. Solo alcuni per espressa
disposizione normativa devono essere redatti per iscritto, pena
nullità del medesimo. Diversamente, molti altri contratti possono
essere conclusi anche a voce.
La disciplina in materia di contratti telefonici
presenta diverse “prospettive”, in linea di massima il contratto
non necessità la forma scritta. Difatti, nell’ambito telefonico le
sottoscrizioni più frequenti sono quelle fatte a distanza.
Seguendo quanto sopra, il caso più problematico è
quella del contratto stipulato tramite internet/telefono.
In tale caso in realtà ci troviamo in un
sotto-insieme dei “contratti per adesione”. Difatti in questo
caso, oltre ad essere un “contratto per adesione”, rientriamo a
pieno titolo nella disciplina dei contratti a distanza, tali
contratti trovano la disciplina generale nel Codice del Consumo,
Artt. 50 e seguenti.
Nel caso di contratti telefonici (il Codice del
Consumo parla di tutti i contratti a distanza) la materia viene
trattata nello specifico dalla Delibera AGCOM 664/06/CONS,
Infine altro punto di riferimento, sempre utile, è
il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs.259/2003).
In caso di contatto telefonico, l’adempimento di
tutti gli obblighi informativi e il consenso informato dell’utente
possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione.
è opportuno precisare che la compagnia telefonica
è tenuta, prima o al massimo al momento dell’inizio
dell’esecuzione del contratto, ad inviare all’utente il modulo di
conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le
informazioni suddette, modalità di recesso, ecc, solo così la
compagnia potrà attestare l’adempimento degli obblighi informativi
da parte dei gestori.
nel nostro caso, il Sig. **** non ha partecipato in
alcuna fase dell'anzidetta procedura, è sostanzialmente un soggetto
estraneo in tutta la vicenda contrattuale, pertanto, il contratto di
utenza telefonica intestatogli non può esplicare alcuna efficacia
nei propri confronti in quanto affetto da nullità.
Pertanto, il Sig. ****, per come sopra
rappresentato e difeso
CITA
*****
S.p.A.,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in
*****, a
comparire dinanzi l'ufficio del Giudice di Pace di *****, competente
per valore e per territorio per l'udienza del **** con seguito locali
di rito e con invito a costituirsi nei modi e nelle forme previsti
dall’art. 319 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre
al suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167
c.p.c. e che in difetto si procederà in sua contumacia, onde sentire
e accogliere le seguenti richieste e
CONCLUSIONI
Voglia l'On.
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
così provvedere:
- Dichiarare e ritenere che il Sig. **** è creditore di **** S.p.A della somma di € 131,50, giusta fattura n°***** (all.1), emessa dalla stessa società in data 09.01.213, a titolo di rimborso;.
- Ordinare alla **** S.p.A., l'esibizione del contratto relativo all'utenza di linea telefonica residenziale n°*****, ubicata in provincia di Catania, illegittimamente intestato all'attore, anche al fine di poter effettuare formale denuncia alle pubbliche autorità per il reato di furto d'identità e per gli altri ravvisabili;
- dichiarare l'annullamento del contratto di utenza linea telefonica residenziale relativa al n°******, in quanto avvenuto senza alcun consenso di parte attrice e senza sua alcuna ricezione di comunicazione, preavviso e fattura;
- dichiarare conseguenzialmente non dovute le morosità attribuite allo stesso in merito all'utenza di linea telefonica residenziale n°****, ubicata in provincia di Catania, a propria illegittima intestazione;
- Dichiarare e ritenere che la condotta di **** S.p.A. nell'intera vicenda, debba considerarsi contraria ai criteri della correttezza e buona fede e della ragionevolezza, così per come esposto in narrativa;
- Condannare **** S.p.A al pagamento della somma di € 131,50, giusta fattura n°*** (all.1), emessa dalla stessa società in data ***, a titolo di rimborso, oltre rivalutazione della stessa somma secondo indici Istat ed interessi legali sino al soddisfo, o a quella maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia da tenerla sempre ed in ogni caso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
- Condannare *** S.p.A al risarcimento del danno esistenziale subito dall'attore da liquidarsi in € 568,00, o in quella individuata dal giudicante con valutazione equitativa da mantenersi sempre nei limiti di competenza;
- Condannare *** S.p.A, al pagamento di € 400,00, o in quella che sarà ritenuta di giustizia da parte del giudicante, sempre nei limiti della propria competenza per valore, a titolo di Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, così come disposto la deliberazione 16 febbraio 2011 dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”
- con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio secondo tariffa forense.
Ai
sensi dell'art. 9 legge 488/99 e
successive modifiche
si dichiara che il valore della presente controversia e di €
1.100,00 ed il contributo unificato è di € 43,00.
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