sabato 27 settembre 2014

CALCOLO CODICE FISCALE

Calcolo Codice Fiscale

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE (Decreto Ingiuntivo)

Procedimento di ingiunzione (decreto ingiuntivo)
AltalexPedia, voce agg. al 18.01.2014 (Riccardo Bianchini)
Il procedimento di ingiunzione è il procedimento speciale sommario con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, mediante presentazione di un ricorso al giudice competente, un provvedimento (decreto ingiuntivo) con il quale ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (di pagamento o di consegna) entro quaranta gioorni dalla notifica, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione (trasformando così il procedimento da sommario in ordinario) e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata

ATTO DI CITAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA USUCAPIONE: MODELLO SEMPLICE

TRIBUNALE DI __________
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. _____________, nato a ___________ il ___________ ed ivi residente alla ______________, C.F. ____________, rappresentato e difeso dall’Avv. ________________, C.F. _________________ P.e.c……Fax…..ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ___________ alla via _______________ n.__, in virtù di procura in calce al presente atto,
PREMESSO

I QUATTRO CODICI

CALCOLO DANNO BIOLOGICO

Calcola danno biologico
Vedi anche: Danno da morte
    (min: 1 - max: 100)
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(Ex morale*)


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(Ex morale*)


euro

*L'ulteriore voce va motivata. Si cosiglia di lasciare il valore zero.

CALCOLO SCADENZE

Questa utilità serve per tutti coloro che sono alle prese con scadenze e termini inderogabili. Per gli Avvocati, ad esempio, può servire per calcolare le varie scadenze processuali quali ad esempio il termine ultimo per depositare una comparsa conclusionale o di costituzione. Sono disponibili due possibilità di calcolo: A partire da una data di riferimento calcola la data finale aggiungendo (o togliendo) un numero di giorni specificato dall'utente (novità novità giorni festivi). Calcola il numero di giorni che intercorrono tra due date.

CALCOLO RIVALUTAZIONE MONETARIA

venerdì 26 settembre 2014

CALCOLO INTERESSI LEGALI

lunedì 15 settembre 2014

CONTRATTI TELEFONICI (DISCONOSCIMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO).



Stralcio di un atto di citazione ancora in fase di giudizio.
FATTO
il Sig. ***** nel dicembre 2013 contattava l'ufficio assistenza ***S.p.A per sollecitare il rimborso della fattura n°*****, che si allega al fascicolo di parte (all.1), emessa in data 09.01.213 di importo complessivo di € 131,50;.
in tale occasione, l'operatore in linea riferiva all'attore che il suddetto rimborso risultava al momento sospeso, in quanto vi erano delle morosità attribuite allo stesso in ragione a fatture non pagate relative all'utenza di linea telefonica residenziale n°*****, ubicata in provincia di Catania, a propria intestazione; 
in questa sede si precisa che, il Sig. **** con la provincia di Catania non nutre alcun rapporto, nè di affari e nè personali, non possiede alcun domicilio o residenza e non ha mai richiesto o sottoscritto alcuna attivazione di utenza, inoltre, lo stesso, non ha mai ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento in merito; 
si premette, inoltre, che parte attrice, in merito alla suddetta linea telefonica in contestazione, già nel lontano 03.01.2011, aveva ricevuto una missiva dalla società ***, con la quale si richiedeva il pagamento di n°4 fatture, intestate a *** S.p.A. a debito della medesima linea telefonica ****, per il periodo 10.05.2010 al 10.11.2010, per un importo complessivo di € 491,50, giusta missiva che si allega al fascicolo di parte (all. 2), 
per contro, tale missiva era stata immediatamente contestata dal Sig. ****, giusto fax datato 25.05.2011, anch'esso allegato al fascicolo (all. 4), dichiarando di non essere intestatario della linea telefonica in questione e di non aver nessun debito nei confronti di **** S.p.A.; 
parte attrice contestava immediatamente tali fatti, all'operatore presente in linea, ed apriva una procedura di reclamo telefonica chiedendo l'immediato rimborso della suddetta fattura ed il disconoscimento dell'utenza *****; 
successivamente, visto il protrarsi del ritardo in relazione al richiesto rimborso, nonchè di ulteriori notizie in merito al disconoscimento, si apriva un calvario di telefonate con vari uffici assistenza ed amministrativi, tutti appartenenti alla società convenuta, i quali rinviando parte attrice ad ulteriori contatti o invii di documentazione e ulteriori aperture di reclami, hanno avuto quale unico effetto l'instaurarsi di una situazione di stallo, di silenzi e di stress, la quale si protrae sino ad oggi; 
per dare un'idea del calvario telefonico a cui il Sig. **** è stato sottoposto si rimette in allegato al fascicolo (all. 5) un elenco dettagliato dei solleciti effettuati dallo stesso annotati dai vari numeri di reclamo aperti nel tempo; 
successivamente, l'attore si recava presso codesto Studio Legale, dove si predisponeva l'invio alla società convenuta di racc a.r. datata 26.02.2014, che si allega al fascicolo di parte (all.5), con la quale si richiedeva: 1) l'annullamento del contratto di utenza linea telefonica residenziale relativa al n°****, in quanto avvenuto senza alcun consenso e senza ricezione di alcuna comunicazione, preavviso o fattura; 2) lo sgravio di quanto asserito dovuto da parte della società **** S.p.A, in merito alla suddetta linea illegittimamente intestata; 3) l'immediato pagamento del rimborso relativo alla fattura n°**** per un importo complessivo di € 131,50, ma il tutto si risolveva senza alcun riscontro; 
Pertanto, si procedeva in via conciliativa inviando domanda di conciliazione alla segreteria dell'Ufficio di Conciliazione **** – Associazione dei consumatori per la Regione ****, giusta istanza datata 23.04.2014 anch'essa allegata al fascicolo di parte (all.6), ma la stessa si risolveva in un ennesimo fallito tentativo di smuovere le acque, in quanto, sino ad oggi, dopo altri vari contatti telefonici, nessuno è riuscito a dare una risposta seria al Sig. ***; 
Inoltre, al sig. **** è stato negato l'accesso alla documentazione contrattuale in contestazione, giusta richiesta datata 01.08.2014 (all. 7), la quale era necessaria al fine di denunciare alle pubbliche autorità la situazione perpetrata ai danni dello stesso. 
la volontà di iniziare un contenzioso tramite l'intestato Ufficio, prende le mosse non solo dal diritto di parte attrice ad ottenere l'esiguo rimborso spettante, ma anche per denunciare una situazione che va oltre il limite della sopportabilità, in quanto, le lunghe attese telefoniche, le risposte inutili e dilatorie con le quali gli operatori tentano di terminare le telefonato, promettendo una rapida soluzione, nonché il rinnovo di invii di documentazione e di innumerevoli aperture di reclami, sono il risultato del notevole appesantimento burocratico di cui gli uffici italiani, pubblici e privati fanno da complici, dando vita ad una perfetta situazione kafkiana, cioè, una situazione paradossale, e in genere angosciante, che viene accettata come status quo, implicando l'impossibilità di qualunque reazione tanto sul piano pratico che su quello psicologico. 

martedì 9 settembre 2014

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO: ILLEGITTIMITÀ PER MANCATO PREAVVISO



FATTO
La ricorrente negli ultimi tempi ha scoperto che detto veicolo era sottoposto a vincolo di fermo amministrativo da parte della società EQUITALIA ETR. S.p.A., con provvedimento trascritto al P.R.A. in data 03.05.04;;

Recatasi presso la sede di Equitalia Sud S.P.A. richiedeva informazioni riguardanti il fermo e, al contempo, ritirava copia dell'estratto di ruolo, inoltre veniva informata che tale procedura era stata attivata a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n°*******, notificata il 18.04.2001 (almeno da quanto risulta dall'estratto), per un importo complessivo di € 1.345,18 e relativa a Contributi I.V.S. degli anni 1990 e 1998;
La ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica o comunicazione in relazione al suddetto gravame (preavviso di fermo amministrativo, comunicazione di avvenuto fermo amministrativo del mezzo o quant’altro); anche in relazione alla notifica della cartella di pagamento, questa si sarebbe perfezionata il 18/04/2001, quindi, a distanza di 3 anni dall'atto amministrativo di fermo (trascritto nel maggio 2004) posto in essere sul mezzo in questione.
Ciò esposto in fatto, la ricorrente ha proposto ricorso avverso l’indicato provvedimento di fermo amministrativo ed anche in merito alla prescrizione maturata della suddetta cartella per i seguenti

lunedì 8 settembre 2014

CONTRATTO DI FORNITURA (SOMMINISTRAZIONE): RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto e diritto di un caso concreto estrapolato da un atto di citazione in giudizio.
FATTO
Parte attrice, in data *****, stipulava con la società ****** un contratto tipo per la fornitura di *****, con il quale le parti disciplinavano un rapporto di compravendita di ******, con relativo obbligo di escusiva e con durata contrattuale decennale decorrente dalla prima fornitura;
il rapporto è proseguito stabilmente fino all'aprile 2012, dopo di che la suddetta società interrompeva, immotivatamente e senza alcun preavviso, il rapporto posto in essere fino ad allora;
pertanto, considerando illegittimo il comportamento della società convenuta, parte attrice comunicava alla ****** con raccomandata datata 01.09.2012, la propria determinazione a pervenire alla risoluzione del contratto stipulato tra le parti, facendo salvo ed assegnando, altresì, termine per pervenire all'adempimento contrattuale, nonché a porre in essere quanto necessario per ottenere il risarcimento dei danni subiti,
per contro, la società convenuta non tardava a dare risposta alle richieste attoree, giusta raccomandata datata 20.09.2012, con la quale ricordava l'art. 13 del contratto di fornitura stipulato tra le parti, il quale, recitava:la parte acquirente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. In tal caso nessuno indennizzo spetterà alla parte venditrice per l'anticipata estinzione del rapporto.”;
il suddetto riscontro di parte convenuta concludeva adducendo che tale volontà di recedere era stato comunicato già da diversi mesi, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, oltre che in vista della salvaguardia dei propri interessi e, pertanto, rigettava integralmente le richieste formulate;
successivamente, l'attore si rivolgeva a codesto Studio Legale, dov'è, esaminata la documentazione relativa al caso, rispondeva alla convenuta società con raccomandata datata 12.06.2014, con la quale si chiarivano gli aspetti particolari e controversi della vicenda al fine di tendere una mano al bonario componimento della vicenda;
per contro, la società convenuta con pregiata sua datata 12.07.2014 ribadiva i contenuti della succitata missiva precedente, inoltre, la stessa metteva nero su bianco altre motivazioni a sostegno della sua interruzione contrattuale, infatti aggiungeva: “che la società ***** ha esercito gli impianti oggetto di fornitura sino al luglio 2012 (come da comunicazione di sospensione inviata in data 18.07.2014); che la dismissione degli impianti de quo è avvenuta per sopravvenute problematiche tecniche, imputabile a difetti e vizi di fabbrica dei macchinari in argomento.”;

giovedì 4 settembre 2014

PLUSVALENZA IMMOBILIARE: TENTATIVO DI SOLUZIONE TRAMITE RICORSO IN AUTOTUTELA.

IL FATTO
I Clienti arrivano in studio portando con loro un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il quale accertava:

 "dopo aver effettuato un controllo della posizione fiscale relativa all'anno 2007, considerato che gli stessi risultavano dante causa nell'atto di vendita di terreno non edificabile, rogato dal **********, con il quale è stato venduto al prezzo determinato di € 75.000,00 un terreno sito ********* della complessiva estensione catastale di are 57,33, a corpo e non a misura, e detto appezzamento è tipizzato come “Zona E1 per attività verde agricolo”;
"Il predetto Ufficio rilevava che, sempre nello stesso atto di vendita, la parte venditrice ha dichiarato che quanto venduto gli è pervenuto in virtù di atto di compravendita per notaio ******, in data ***** e che il valore dichiarato è pari ad € 900,00"; 
"l'Ufficio accertatore in considerazione di quanto sopra ha ritenuto che dal raffronto tra il costo d'acquisto del terreno (€ 900,00), rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, al netto delle imposte pagate, e il prezzo di vendita (€ 75.000,00) risultante una plusvalenza di € 74.050,27 che, ai sensi dell'art. 67 del DPR 917/86, lett. b), debba considerarsi reddito tassabile ai fini dell'Irpef".
 
Pertanto, con tali avvisi di accertamento, l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate accertava a carico dei coniugi istanti, per l'anno d'imposta 2007, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 29.09.1973, n°600, un reddito pari ad € 37.025,00 derivante da plusvalenza per cessione di terreno tipizzato come “Zona E1 per attività verde agricolo” assoggettata a tassazione separata all'aliquota media del 23%, inoltre si irrogavano le sanzioni amministrative ivi previste.