Calcolo Codice Fiscale | ||
sabato 27 settembre 2014
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE (Decreto Ingiuntivo)
Procedimento di ingiunzione (decreto ingiuntivo)
Il procedimento di ingiunzione è il procedimento speciale
sommario con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed
esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, mediante
presentazione di un ricorso al giudice competente, un provvedimento
(decreto ingiuntivo) con il quale ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (di pagamento o di consegna) entro quaranta gioorni dalla notifica, avvertendolo che
entro il medesimo termine può proporre opposizione (trasformando così
il procedimento da sommario in ordinario) e che, in mancanza di
opposizione, si procederà ad esecuzione forzata
AltalexPedia, voce agg. al 18.01.2014 (Riccardo Bianchini)
ATTO DI CITAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA USUCAPIONE: MODELLO SEMPLICE
TRIBUNALE DI __________
ATTO DI CITAZIONE
Il sig. _____________, nato a ___________ il ___________ ed ivi residente alla ______________, C.F. ____________, rappresentato e difeso dall’Avv. ________________, C.F. _________________ P.e.c……Fax…..ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ___________ alla via _______________ n.__, in virtù di procura in calce al presente atto,
PREMESSO
ATTO DI CITAZIONE
Il sig. _____________, nato a ___________ il ___________ ed ivi residente alla ______________, C.F. ____________, rappresentato e difeso dall’Avv. ________________, C.F. _________________ P.e.c……Fax…..ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ___________ alla via _______________ n.__, in virtù di procura in calce al presente atto,
PREMESSO
CALCOLO SCADENZE
Questa utilità serve per tutti coloro che sono alle prese con scadenze e termini inderogabili.
Per gli Avvocati, ad esempio, può servire per calcolare le varie scadenze processuali quali ad esempio il termine ultimo per depositare una comparsa conclusionale o di costituzione.
Sono disponibili due possibilità di calcolo:
A partire da una data di riferimento calcola la data finale aggiungendo (o togliendo) un numero di giorni specificato dall'utente (novità novità giorni festivi).
Calcola il numero di giorni che intercorrono tra due date.
venerdì 26 settembre 2014
lunedì 15 settembre 2014
CONTRATTI TELEFONICI (DISCONOSCIMENTO E RISARCIMENTO DEL DANNO).
Stralcio di un atto di citazione ancora in fase di giudizio.
FATTO
il
Sig. ***** nel dicembre 2013 contattava l'ufficio assistenza ***S.p.A
per sollecitare il rimborso della fattura n°*****, che si allega al
fascicolo di parte (all.1), emessa in data 09.01.213 di importo
complessivo di € 131,50;.
in
tale occasione, l'operatore in linea riferiva all'attore che il
suddetto rimborso risultava al momento sospeso, in quanto vi erano
delle morosità attribuite allo stesso in ragione a fatture non
pagate relative all'utenza di linea telefonica residenziale n°*****,
ubicata in provincia di Catania, a propria intestazione;
in
questa sede si precisa che, il Sig. **** con la provincia di Catania
non nutre alcun rapporto, nè di affari e nè personali, non possiede
alcun domicilio o residenza e non ha mai richiesto o sottoscritto
alcuna attivazione di utenza, inoltre, lo stesso, non ha mai ricevuto
alcuna fattura o richiesta di pagamento in merito;
si
premette, inoltre, che parte attrice, in merito alla suddetta linea
telefonica in contestazione, già nel lontano 03.01.2011, aveva
ricevuto una missiva dalla società ***, con la quale si richiedeva
il pagamento di n°4 fatture, intestate a *** S.p.A. a debito della
medesima linea telefonica ****, per il periodo 10.05.2010 al
10.11.2010, per un importo complessivo di € 491,50, giusta missiva
che si allega al fascicolo di parte (all. 2),
per
contro, tale missiva era stata immediatamente contestata dal Sig.
****, giusto fax datato 25.05.2011, anch'esso allegato al fascicolo
(all. 4), dichiarando di non essere intestatario della linea
telefonica in questione e di non aver nessun debito nei confronti di
**** S.p.A.;
parte
attrice contestava immediatamente tali fatti, all'operatore presente
in linea, ed apriva una procedura di reclamo telefonica chiedendo
l'immediato rimborso della suddetta fattura ed il disconoscimento
dell'utenza *****;
successivamente,
visto il protrarsi del ritardo in relazione al richiesto rimborso,
nonchè di ulteriori notizie in merito al disconoscimento, si apriva
un calvario di telefonate con vari uffici assistenza ed
amministrativi, tutti appartenenti alla società convenuta, i quali
rinviando parte attrice ad ulteriori contatti o invii di
documentazione e ulteriori aperture di reclami, hanno avuto quale
unico effetto l'instaurarsi di una situazione di stallo, di silenzi e
di stress, la quale si protrae sino ad oggi;
per
dare un'idea del calvario telefonico a cui il Sig. **** è stato
sottoposto si rimette in allegato al fascicolo (all. 5) un elenco
dettagliato dei solleciti effettuati dallo stesso annotati dai vari
numeri di reclamo aperti nel tempo;
successivamente,
l'attore si recava presso codesto Studio Legale, dove si predisponeva
l'invio alla società convenuta di racc a.r. datata 26.02.2014, che
si allega al fascicolo di parte (all.5), con la quale si richiedeva:
1) l'annullamento del contratto di utenza linea telefonica
residenziale relativa al n°****, in quanto avvenuto senza alcun
consenso e senza ricezione di alcuna comunicazione, preavviso o
fattura; 2) lo sgravio di quanto asserito dovuto da parte della
società **** S.p.A, in merito alla suddetta linea illegittimamente
intestata; 3) l'immediato pagamento del rimborso relativo alla
fattura n°**** per un importo complessivo di € 131,50, ma il tutto
si risolveva senza alcun riscontro;
Pertanto,
si procedeva in via conciliativa inviando domanda di conciliazione
alla segreteria dell'Ufficio di Conciliazione **** – Associazione
dei consumatori per la Regione ****, giusta istanza datata 23.04.2014
anch'essa allegata al fascicolo di parte (all.6), ma la stessa si
risolveva in un ennesimo fallito tentativo di smuovere le acque, in
quanto, sino ad oggi, dopo altri vari contatti telefonici, nessuno è
riuscito a dare una risposta seria al Sig. ***;
Inoltre,
al sig. **** è stato negato l'accesso alla documentazione
contrattuale in contestazione, giusta richiesta datata 01.08.2014
(all. 7), la quale era necessaria al fine di denunciare alle
pubbliche autorità la situazione perpetrata ai danni dello stesso.
la
volontà di iniziare un contenzioso tramite l'intestato Ufficio,
prende le mosse non solo dal diritto di parte attrice ad ottenere
l'esiguo rimborso spettante, ma anche per denunciare una situazione
che va oltre il limite della sopportabilità, in quanto, le lunghe
attese telefoniche, le risposte inutili e dilatorie con le quali gli
operatori tentano di terminare le telefonato, promettendo una rapida
soluzione, nonché il rinnovo di invii di documentazione e di
innumerevoli aperture di reclami, sono il risultato del notevole
appesantimento burocratico di cui gli uffici italiani, pubblici e
privati fanno da complici, dando vita ad una perfetta situazione
kafkiana, cioè, una situazione paradossale, e in genere angosciante,
che viene accettata come status quo, implicando l'impossibilità di
qualunque reazione tanto sul piano pratico che su quello
psicologico.
martedì 9 settembre 2014
FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO: ILLEGITTIMITÀ PER MANCATO PREAVVISO
FATTO
La
ricorrente negli ultimi tempi ha scoperto che detto veicolo era
sottoposto a vincolo di fermo amministrativo da parte della società
EQUITALIA ETR. S.p.A., con provvedimento trascritto al P.R.A. in data
03.05.04;;
Recatasi
presso la sede di Equitalia Sud S.P.A. richiedeva informazioni
riguardanti il fermo e, al contempo, ritirava copia dell'estratto di
ruolo, inoltre
veniva informata che tale procedura era stata attivata a seguito del
mancato pagamento della cartella esattoriale n°*******, notificata
il 18.04.2001 (almeno da quanto risulta dall'estratto), per un
importo complessivo di € 1.345,18 e relativa a Contributi I.V.S.
degli anni 1990 e 1998;
La
ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcuna notifica o
comunicazione in relazione al suddetto gravame (preavviso di fermo
amministrativo, comunicazione di avvenuto fermo amministrativo del
mezzo o quant’altro); anche in relazione alla notifica della
cartella di pagamento, questa si sarebbe perfezionata il 18/04/2001,
quindi, a distanza di 3 anni dall'atto amministrativo di fermo
(trascritto nel maggio 2004) posto in essere sul mezzo in questione.
Ciò
esposto in fatto, la ricorrente ha
proposto ricorso
avverso l’indicato provvedimento di fermo amministrativo ed anche
in merito alla prescrizione maturata della suddetta cartella per i
seguenti
lunedì 8 settembre 2014
CONTRATTO DI FORNITURA (SOMMINISTRAZIONE): RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fatto e diritto di un caso concreto estrapolato da un atto di citazione in giudizio.
FATTO
Parte
attrice, in data *****, stipulava con la società ****** un contratto
tipo per la fornitura di *****, con il quale le parti disciplinavano
un rapporto di compravendita di ******, con relativo obbligo di
escusiva e con durata contrattuale decennale decorrente dalla prima
fornitura;
il
rapporto è proseguito stabilmente fino all'aprile 2012, dopo di che
la suddetta società interrompeva, immotivatamente e senza alcun
preavviso, il rapporto posto in essere fino ad allora;
pertanto,
considerando illegittimo il comportamento della società convenuta,
parte attrice comunicava alla ****** con raccomandata datata
01.09.2012, la propria determinazione a pervenire alla risoluzione
del contratto stipulato tra le parti, facendo salvo ed assegnando,
altresì, termine per pervenire all'adempimento contrattuale, nonché
a porre in essere quanto necessario per ottenere il risarcimento dei
danni subiti,
per
contro, la società convenuta non tardava a dare risposta alle
richieste attoree, giusta raccomandata datata 20.09.2012, con la
quale ricordava l'art. 13 del contratto di fornitura stipulato tra le
parti, il quale, recitava: “la
parte acquirente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento. In tal caso nessuno indennizzo spetterà alla parte
venditrice per l'anticipata estinzione del rapporto.”;
il
suddetto riscontro di parte convenuta concludeva adducendo che tale
volontà di recedere era stato comunicato già da diversi mesi, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, oltre che in vista
della salvaguardia dei propri interessi e, pertanto, rigettava
integralmente le richieste formulate;
successivamente,
l'attore si rivolgeva a codesto Studio Legale, dov'è, esaminata la
documentazione relativa al caso, rispondeva alla convenuta società
con raccomandata datata 12.06.2014, con la quale si chiarivano gli
aspetti particolari e controversi della vicenda al fine di tendere
una mano al bonario componimento della vicenda;
per
contro, la società convenuta con pregiata sua datata 12.07.2014
ribadiva i contenuti della succitata missiva precedente, inoltre, la
stessa metteva nero su bianco altre motivazioni a sostegno della sua
interruzione contrattuale, infatti aggiungeva: “che
la società ***** ha esercito gli impianti oggetto di fornitura sino
al luglio 2012 (come da comunicazione di sospensione inviata in data
18.07.2014); che la dismissione degli impianti de quo è avvenuta per
sopravvenute problematiche tecniche, imputabile a difetti e vizi di
fabbrica dei macchinari in argomento.”;
giovedì 4 settembre 2014
PLUSVALENZA IMMOBILIARE: TENTATIVO DI SOLUZIONE TRAMITE RICORSO IN AUTOTUTELA.
IL FATTO
I Clienti arrivano in studio portando con loro un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il quale accertava:
"dopo aver effettuato un controllo della posizione fiscale relativa all'anno
2007, considerato che gli stessi risultavano dante causa nell'atto di
vendita di terreno non edificabile, rogato dal **********, con il quale è stato
venduto al prezzo determinato di € 75.000,00 un terreno sito ********* della
complessiva estensione catastale di are 57,33, a corpo e non a
misura, e detto
appezzamento è tipizzato come “Zona E1 per attività verde
agricolo”;
"Il predetto
Ufficio rilevava che, sempre nello stesso atto di vendita, la parte
venditrice ha dichiarato che quanto venduto gli è pervenuto in
virtù di atto di compravendita per notaio ******, in data ***** e che il
valore dichiarato è pari ad € 900,00";
"l'Ufficio
accertatore in considerazione di quanto sopra ha ritenuto che dal
raffronto tra il costo d'acquisto del terreno (€ 900,00),
rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo, al netto delle imposte pagate, e il prezzo di vendita (€
75.000,00) risultante una plusvalenza di € 74.050,27 che, ai sensi
dell'art. 67 del DPR 917/86, lett. b), debba considerarsi reddito
tassabile ai fini dell'Irpef".
Pertanto, con tali avvisi di accertamento, l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate accertava a carico dei coniugi istanti, per l'anno
d'imposta 2007, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 29.09.1973, n°600,
un reddito pari ad € 37.025,00 derivante da plusvalenza per
cessione di terreno tipizzato come “Zona E1 per attività verde
agricolo” assoggettata a tassazione separata all'aliquota media
del 23%, inoltre si irrogavano le sanzioni amministrative ivi
previste.
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