Nell’ambito del codice del consumo e precisamente nella parte terza, relativa al rapporto di consumo, gli artt. 82-100 disciplinano i “servizi turistici”.
Il turista - viaggiatore è infatti un consumatore, un consumatore speciale, quindi, può essere tutelato oltre che dai principi generali previsti dall’ordinamento interno ed internazionale (primi tra i quali i principi introdotti dalla legge n° 281/98) a tutela del consumatore anche dalla normativa speciale esistente a tutela del turista- viaggiatore.
Ambito di applicazione.L’art. 82 riprende l’art. 1 del d. lgs. n° 111/95; delimita l’ambito di applicazione della normativa facendo alcuni rinvii. Tuttavia dalla lettura si evincono alcuni importanti elementi, quali l’esclusione dall’ambito di applicazione, dei pacchetti turistici acquistati (cosa non rara) dal cittadino italiano all’estero [salvo in questo caso l’applicazione della Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 (CCV)].
Art. 82.
Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
Importante novità del codice è rappresentata dal fatto che il d. lgs. n°111/95 escludeva dall’ambito di applicazione del decreto i pacchetti turistici venduti dagli operatori “abusivi” vale a dire gli organizzatori ed i venditori sprovvisti dell’autorizzazione amministrativa alla vendita di servizi turistici, prevista dalla legge 17 marzo 1983 n°217 e dalle successive modifiche. Pertanto il viaggiatore che acquistava un pacchetto turistico da un operatore “abusivo” non poteva essere tutelato dalla normativa del decreto, ma poteva solo fare riferimento alla tutela generale prevista in materia di inadempimento contrattuale.
Il nuovo codice, invece, non menzionando nell’articolo in questione la regolare autorizzazione, ha esteso la tutela anche agli acquisti effettuati da un operatore “abusivo”, allargando quindi l’ambito di operatività della tutela.
Il secondo comma, rimasto invariato, prevede che l’applicazione della normativa del decreto prima, del codice del consumo oggi, si estende anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali.
L'art. 83 del Codice al Consumo ci offre le definizioni dei protagonisti che possono essere coinvolti nel contratto in questione e stabilisce che:
Art. 83.
Definizioni1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Definizione di pachetto turistico. L’ art. 84 definisce il concetto di pacchetto turistico e stabilisce che:
Art. 84.
Pacchetti turistici1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
per la configurabilità è necessaria la combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi non accessori al trasporto e all’alloggio (animazione, escursioni, visite guidate etc…).
La non accessorietà (lett. c, comma 1) dei servizi turistici, così come ritiene la dottrina, deve essere “commisurata all’ intrinseca autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di trasporto o alloggio. E’ meramente accessorio il servizio di prima colazione o di spiaggia rispetto all’alloggio, di assicurazione bagagli rispetto al trasporto; non è il servizio di equitazione rispetto all’ospitalità alberghiera ovvero la locazione di autovettura rispetto ad un trasporto aereo…”.
Più discusso in dottrina è stato interpretare il concetto di “significatività dei servizi turistici”(lett. c, comma 1),tenuto anche conto delle poche pronunce giurisprudenziali sul punto.
La dottrina prevalente dà, invece, un’interpretazione restrittiva del requisito della significatività dei servizi turistici e sostiene che debba essere valutato oggettivamente; per cui, secondo questo orientamento il servizio costituisce parte significativa del pacchetto turistico se è considerato tale dai contraenti tanto da essersi formato su di essi il consenso.
Dalla definizione sopra riportata di pacchetto turistico si evince che resta escluso dalla tutela il c.d. turista escursionista, in quanto acquista un servizio che si conclude in giornata e pertanto non vengono superate le ventiquattro ore o la notte come invece richiesto espressamente dalla norma in esame.
Si deve ricordare, inoltre, che sul concetto di tutto compreso si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea la quale si è pronunciata sui viaggi personalizzati riconoscendo che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva n° 90/314 ed ha riconosciuto la possibilità che nel contratto all inclusive possano essere presenti “particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all’organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato”.
Forma del contratto. L'articolo 85 del Codice al Consumo stabilisce che:
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Esso prescrive la forma che devono avere i contratti di vendita di pacchetti turistici. La norma stabilisce che debbano essere stipulati per iscritto; sul punto la dottrina prevalente esclude che la norma in questione abbia previsto l’obbligo della forma scritta sia ad probationem sia ad substantiam. Infatti, in merito alla prima è stato osservato che né la norma né tantomeno le altre disposizioni pongono alcuna limitazione dei mezzi probatori dell’ esistenza del contratto di vendita di pacchetto turistico, per cui nessun riscontro normativo attribuisce alla forma scritta carattere di requisito di forma ad probationem. Analogamente, con riferimento all’ esclusione della forma scritta ad substantiam, nessuna norma del d. lgs. n° 111/95 o del codice del consumo condiziona la validità del contratto alla forma scritta, per cui la mancanza di questa non determinerà la nullità del contratto stesso. Si ritiene, inoltre, che si debba escludere anche la c.d. nullità virtuale o tacita, consistente nell’invalidità assoluta del contratto derivante dalla contrarietà del contratto stesso a norme imperative poste a tutela di un interesse pubblico superiore (art. 1418, comma 1, c.c.).
Contenuto del contratto. L'art. 86 del codice al consumo contiene l’elencazione degli elementi che devono essere indicati nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Tali elementi sono:
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.
i contratti stipulati di acquisto di un pacchetto turistico non contengono tutti gli elementi prescritti dalla norma ma si limitano a contenere solo dati essenziali quali il nominativo del turista, data di partenza e di arrivo, il prezzo complessivo o le clausole per la disdetta, rinviando per gli altri elementi ad altri documenti come il catalogo.
Un’ ulteriore disposizione spesso disattesa dagli operatori è quella di richiedere al viaggiatore al momento della prenotazione, non il venticinque per cento dell’ intero importo, come prescritto dall’articolo in esame, ma l’ intera somma.
Si deve, inoltre, evidenziare che il termine entro il quale il consumatore deve presentare il reclamo ai sensi della lettera o del presente articolo non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data del rientro presso il luogo di partenza.
Informazione del consumatore. L'art. 87 del Codice al Consumo elenca gli elementi che devono essere forniti al consumatore prima della conclusione del contratto o prima dell’ inizio del viaggio; la disciplina del contratto di viaggio “tutto compreso” prevede, infatti, un regime informativo con obblighi a carico degli operatori (rivolti sia all’ organizzatore sia all’intermediario) nella fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione dell’accordo.
Ecco quanto stabilisce:
Art. 87.
Informazione del consumatore1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Ci sono diverse pronunce che hanno evidenziato che, in realtà, nella prassi è frequente la violazione degli obblighi informativi a danno dei viaggiatori, soprattutto in riferimento alla mancata informazione da parte dell’operatore delle indicazioni previste dal comma 1 (in materia di passaporto e visto).
Capita, infatti, che i viaggiatori consumatori si vedano “respinti” alla frontiera per ragioni burocratiche e costretti a rinunciare alla vacanza. Il legislatore ha previsto che queste informazioni, anche nella fase precontrattuale, vengano fornite per iscritto, cosicché non sarà difficile per il consumatore ottenere il risarcimento del danno a meno che l’ organizzatore non riesca a “dimostrare di avere dato comunicazione scritta delle formalità necessarie all’ espatrio”
Nell’ ambito degli obblighi informativi la giurisprudenza è intervenuta anche per precisare che “l’organizzatore di viaggio è tenuto ad informare, anche sulla base dei principi sottesi agli artt. 1175 e 1337 c. c., il contraente di tutte le circostanze che possono influire sul procedimento di formazione della sua volontà e l’inosservanza di tale obbligo può essere fonte di responsabilità (nel caso di specie il viaggiatore non era stato informato sulle basse maree che impedivano di usufruire delle amenità marine in una località balneare).
Si ritiene in questi casi, e cioè di inadempimento da parte dell’organizzatore di viaggio che ha comportato il mancato godimento delle utilità promesse, che il malcapitato turista “ respinto” alla frontiera, potrà adire l’ autorità giudiziaria ed ottenere il risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Si sottolinea, infine, la clausola di chiusura dell’articolo in esame che è di estrema importanza pratica, in quanto, circa il divieto per l’organizzatore di fornire informazioni ingannevoli, dà rilievo ad ogni canale informativo adito dal consumatore. Tale argomento è anche ribadito dal Codice di autodisciplina Pubblicitaria che all’ art. 28 disciplina la pubblicità dei viaggi organizzati sotto qualsiasi forma prevedendo che i tour operators aderenti, oltre ad astenersi dalla pubblicità ingannevole, debbano fornire “informazioni complete ed accurate con particolare riguardo al trattamento ed alle prestazioni incluse nel prezzo”.
Sempre in tema di informazione del consumatore L'art. 88 si occupa dell'opuscolo informativo e stabilisce che:
Art. 88.
Opuscolo informativo1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
il contenuto dell’ opuscolo vincola l’ organizzatore ed il venditore in relazioni alle rispettive responsabilità, pertanto si consiglia di conservarne sempre una copia, in quanto, essendo questo parte integrante dell’accordo, sarà possibile far valere quanto ivi previsto in caso di eventuali inadempimenti.
La giurisprudenza ha, sulla norma i questione, osservato che il contenuto del catalogo rappresenta un vero e proprio obbligo contrattuale; pertanto, costituisce inadempimento dell’obbligo di diligente organizzazione, tale da giustificare la risoluzione del contratto, il fatto che l’organizzatore fornisca erronee informazioni, tramite il catalogo, sui luoghi di vacanza e sulle prestazione offerte al turista. Il danno arrecato al viaggiatore, da suddetto inadempimento, si configura come un’ ipotesi di danno non patrimoniale (c..d. danno da vacanza rovinata) ed è risarcibile.
Cessione del contratto. L'art. 89 del Codice al consumo prevede la possibilità per il viaggiatore che si trova nell’impossibilità di partire di cedere il pacchetto turistico ad un terzo; al momento della cessione il cedente dovrà verificare che il cessionario soddisfi tutte le condizioni richieste per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno (ad esempio che abbia assolto agli obblighi sanitari) e stabilisce che:
Art. 89.
Cessione del contratto1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Il secondo comma dell’ 10 statuisce che il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’ organizzatore e del venditore per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente nascenti dalla cessione. Si tratta, quindi, di un’ ipotesi che non rientra nello schema della cessione liberatoria previsto dall’ art. 1408 comma 1 c.c. secondo il quale “il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo”; nell’ ipotesi dell’ art. 10 del codice del consumo, infatti, l’organizzatore o il venditore del viaggio (contraente ceduto), qualora il cessionario sia inadempiente, potranno agire non solo nei confronti del cessionario ma anche nei confronti del cedente.
Revisione del prezzo. L'art. 90 del Codice al Consumo stabilisce che:
Revisione del prezzo. L'art. 90 del Codice al Consumo stabilisce che:
La disposizione in esame riconosce la possibilità per l’ organizzatore ed il rivenditore di revisionare il prezzo purchè a determinate condizioni e limiti. Un primo limite è di carattere temporale; ai sensi del quarto comma il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. L’ altro limite, invece, attiene alla misura massima che la variazione può subire: il 10% al rialzo.Art. 90.1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
Revisione del prezzo
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Ci sono poi delle condizioni dettate dalla norma da rispettare per revisionare il prezzo che così si possono sintetizzare:
- il prezzo può essere revisionato solo quando “sia stato espressamente previsto nel contratto”;
- il contratto deve prevedere le modalità di calcolo;
- la revisione è consentita solo quando variano alcuni elementi (costo del trasporto, carburante, etc…).
Modifiche delle condizioni contrattuali. l’eventuale cambiamento degli elementi contrattuali è regolato diversamente a seconda che si tratti di modifiche anteriori o successive alla partenza.
Dopo la conclusione del contratto e prima della partenza, se è necessario, l’ operatore può modificare alcuni elementi del contratto, anche in modo significativo e la legge regola dettagliatamente questa ipotesi , specificando le facoltà attribuite in questo caso al turista.
L’ operatore deve dare avviso scritto al turista indicando il cambiamento e la variazione del prezzo che ne consegue. Il turista deve comunicare, entro due giorni lavorativi, la scelta ( se accetta o recede). Si ritiene che se le modifiche delle condizioni contrattuali non vengono comunicate per iscritto, il consumatore non è vincolato ad alcun limite temporale per comunicare le sue scelte.
L'art. 91 stabilisce che:
La seconda parte dell’ articolo 91 (commi 4 e 5) disciplina le modifiche contrattuali successive alla partenza; tali disposizioni sollevano diversi dubbi interpretativi, come la qualificazione dell’ “essenzialità” dei servizi non forniti o dell’ “adeguatezza” delle soluzioni alternative; concetti troppo generici che lasciano spazio ad interpretazioni soggettive e che solo la prassi e la giurisprudenza potranno chiarire.Art. 91.1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
Modifiche delle condizioni contrattuali
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.
L'art. 92 stabilisce:
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
La norma in questione ha sollevato non poche critiche in dottrina, prima tra le quali quella di stabilire a chi compete la scelta dei pacchetti alternativi. In altre parole: qualora il consumatore receda o l’ operatore cancelli il pacchetto turistico ai sensi del primo comma dell’ art. 92, chi sceglie il pacchetto turistico equivalente, superiore o qualitativamente inferiore: il turista o l’operatore?
Secondo un primo orientamento la scelta non può che spettare al turista che sarebbe quindi legittimato a pretendere un pacchetto alternativo superiore a parità di prezzo.
L’ adesione a tale orientamento comporterebbe il nascere di problematiche insormontabili, in quando non sempre il consumatore è in grado di valutare il valore di un pacchetto turistico e di conseguenza sceglierne uno equivalente. Ecco perché sembra preferibile l’ orientamento secondo il quale la scelta dei pacchetti turistici alternativi spetta all’ operatore, in quanto può effettivamente valutarne il valore ed ha conoscenza dei pacchetti disponibili.
L’ ultimo comma dell’ art. 92 prende in considerazione l’ overbooking (letteralmente sovraprenotazioni), che si verifica quando vengono accettate più prenotazioni rispetto ai posti disponibili. A tale prassi ricorrono sia gli albergatori ma più frequentemente le compagnie aeree; essa trae origine dal comportamento dei passeggeri no- show, cioè quei passeggeri che prenotano ma poi non si presentano. Il vettore aereo o l’ albergatore fanno, quindi, affidamento sul fatto che qualcuno non si presenti e per evitare che rimangano posti vuoti ne vendono di più di quelli disponibili.
L’ overbooking aereo, dal 17 febbraio 2005, è disciplinato dal Regolamento CE n° 261/04 del Parlamento e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004. Tale Regolamento ha istituito regole comuni in materia di risarcimento ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato per i passeggeri in partenza da un aeroporto di uno Stato membro ed anche per quelli in partenza da uno paese terzo con destinazione un aeroporto in uno Stato membro, purchè il volo sia operato da un vettore comunitario.
La responsabilità dell'organizzatore o del venditore. Sono sei gli articoli che disciplinano nel codice del consumo la responsabilità dell’ organizzatore e del venditore: dall’ art. 93 all’ art. 98.
In particolare l'art. 93 stabilisce che:
Art. 93.1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Mancato o inesatto adempimento
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
L’ orientamento dominante esclude che tra l’ organizzatore e il venditore sussista una responsabilità solidale Infatti, si sostiene che l’ inciso “e” dell’art. 93 codice del consumo andrebbe più correttamente letto come secondo i rispettivi obblighi, sembra poter aver l’ unico significato che il produttore del pacchetto turistico ed il venditore del viaggio sono responsabili soltanto dell’ inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista”.
Dalla differenziazione delle responsabilità deriva che è necessario individuare quelle specifiche dell’ organizzatore e quelle proprie del venditore, cosa che sarà possibile individuare di volta in volta sulla base del singolo contratto. A titolo esemplificativo si può sostenere che il venditore è responsabile a) per l’errata compilazione di un biglietto aereo con conseguente perdita del volo; b) per il mancato avviso al cliente del cambio di orario di partenza del volo di un viaggio tutto compreso; c) per non aver confermato all’ organizzatore un viaggio prenotato dal cliente; invece l’ organizzatore sarà responsabile nei confronti del cliente a) per avere prenotato un albergo di categoria difforme da quella richiesta dal cliente; b) per avere programmato visite ai musei nei giorni di chiusura; c) per avere calcolato tempi troppo stretti per eventuali coincidenze aeree.
Secondo l’orientamento dominante, quindi, “ il venditore non è responsabile verso il consumatore per l’ inadempimento da parte del tour operator, né per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, ma soltanto per l’ inesatta esecuzione delle prestazioni alle quali sia direttamente e personalmente obbligato in forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio”.
Nell’ambito della responsabilità dell’ organizzatore e del venditore di pacchetti turistici è doverosa un ulteriore osservazione, relativa all’ art. 94 del codice del consumo.
Il legislatore inizialmente nel redigere il suddetto articolo ha ripreso quasi integralmente l’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95, (norma che prevede i limiti di risarcibilità per i danni derivanti alla persona dall’ inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni) non rendendosi, in realtà, conto che la convenzione di Varsavia, a cui la norma rinvia espressamente, è per certi aspetti stata “superata” dall’ entrata in vigore della convenzione di Montreal del 1999. Infatti l’ art. 55 della convenzione di Montreal prevede che “ La presente convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto internazionale
1) tra gli Stati parti della presente convenzione che siano anche parti dei seguenti strumenti:
a) la convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 …”
Dal coordinamento delle norme sopra richiamate deriva che, in Italia, si applica ( ai trasporti aerei internazionali, nonchè a tutti i trasporti, anche nazionali, effettuati da vettori muniti di licenza comunitaria) la convenzione di Montreal e non più quella di Varsavia.
Pertanto, il richiamo effettuato dall’art. 94 risulta impreciso, in quanto il legislatore, per stabilire il limiti di risarcibilità dei danni derivanti alla persona, avrebbe dovuto richiamare la convenzione di Montreal, che di fatto verrà applicata in quanto oggi prevalente su quella di Varsavia.
E’ doverosa un’ulteriore precisazione. L’ art. 94 del codice del consumo riprende, come già evidenziato, l’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95 che però, per gran parte, risulta essere abrogato.
Infatti, il d.lgs. del 9 maggio 2005 n° 96 prevede, all’ art. 7, al capo terzo “Del trasporto”, sezione I “Del trasporto di persone e di bagagli” che “ i commi I e III dell’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95 sono abrogati”. Il comma I dell’art. 15 disciplinava i limiti della risarcibilità dei danni alla persona derivanti dall’ inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, rinviando alle convenzioni internazionali; il successivo comma terzo, invece, statuiva la nullità di ogni accordo che stabiliva limiti inferiori.
Lo stesso decreto legislativo n. 96/05 prevede, inoltre, che “le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente d.lgs. entrano in vigore dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”. Pertanto, la disposizione relativa all’ abrogazione dell’ art. 15 del d.lgs. n.111/95, non essendo diretta a modificare il codice della navigazione è entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto.
Ne deriva che, non ci sarebbe più alcun limite alla risarcibilità per i danni derivanti al passeggero-consumatore dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni relative ai pacchetti turistici. A colmare questa lacuna è intervenuto il legislatore che con l’ art. 12 del d. lgs. 15 marzo 2006, n.151 ha modificato e riscritto l’ art. 94 del codice del consumo. Suddetto articolo statuisce, infatti, che :”L’articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
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1. Il danno derivante alla persona dall’ inadempimento o dall’ inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte lì Italia o l’ Unione europea, così come recepite dall’ ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’ inadempimento o dall’ inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’ inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’ articolo 2957 del codice civile.
3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.>>
In questo modo, attraverso un richiamo generico alle convenzioni internazionali, il legislatore ha ovviato l’inconveniente di richiamare convenzioni superate o articoli abrogati.
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