domenica 6 dicembre 2009

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI VIAGGIO......

Nell’ambito del codice del consumo e precisamente nella parte terza, relativa al rapporto di consumo, gli artt. 82-100 disciplinano i “servizi turistici”. 
Il turista - viaggiatore è infatti un consumatore, un consumatore speciale, quindi, può essere tutelato oltre che dai principi generali previsti dall’ordinamento interno ed internazionale (primi tra i quali i principi introdotti dalla legge n° 281/98) a tutela del consumatore anche dalla normativa speciale esistente a tutela del turista- viaggiatore.

Ambito di applicazione.L’art. 82 riprende l’art. 1 del d. lgs. n° 111/95; delimita l’ambito di applicazione della normativa facendo alcuni rinvii. Tuttavia dalla lettura si evincono alcuni importanti elementi, quali l’esclusione dall’ambito di applicazione, dei pacchetti turistici acquistati (cosa non rara) dal cittadino italiano all’estero [salvo in questo caso l’applicazione della Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 (CCV)].
In particolare l'art. 82 stabilisce che:

domenica 15 novembre 2009

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA......

Sotto il profilo giuridico, per stato di ebbrezza si intende, in modo non dissimile dalla scienza medica, una condizione fisiopsichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcooliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo - reattivi, tale da annebbiare semplicemente le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza dei riflessi, senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero la degradazione completa della personalità.
Nel tentativo di arginare le stragi del sabato sera e contenere l’aumento del numero delle vittime di incidenti stradali si è poi provveduto, con D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, ad introdurre un elemento di straordinaria novità ed importanza, rappresentato dalla previsione di tre fasce di ebbrezza alcoolica, cui corrispondono conseguenze sanzionatorie diverse in relazione al tasso di concentrazione etilica accertato. A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 92/2008 e dalla successiva legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, il testo vigente è così schematizzabile:

mercoledì 11 novembre 2009

CONFIGURAZIONE DELLO STALKING COME REATO.....

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata.
Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale e chiunque può esserne vittima, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.
Lo stalker. Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile tracciare un identikit del tipico stalker. Sono le denunce e i casi risolti dalla giurisprudenza a rivelare le caratteristiche di questi individui e il tipo di relazioni in virtù delle quali scelgono la loro vittima. I comportamenti assillanti possono provenire indistintamente da un uomo o da una donna, anche se nella maggior parte dei casi (il 70-80%) si tratta di un uomo, partner o ex partner della vittima. Il persecutore, tuttavia, può essere un amico, un conoscente, un collega, un compagno di classe, un vicino di casa, un collaboratore, un ammiratore, un cliente o ex cliente della vittima o addirittura un completo estraneo, uno sconosciuto incontrato per caso, magari per motivi di lavoro. Può anche trattarsi di un individuo con un vita apparentemente normale, infatti non sempre il molestatore assillante è una persona con precedenti penali, affetta da disturbi mentali o dedita all’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

martedì 3 novembre 2009

RESEPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN NEGOZIO PER IL FURTO DI UNA BORSA AVVENUTO NEL SUO LOCALE.

"Una persona subisce il furto della borsa mentre si trova all’interno di un negozio d’abbigliamento. Il personale né chiude le porte, né chiama i carabinieri, né risarcisce il cliente. La borsa era stata appoggiata su un tavolo, con il consenso dell’addetto alle vendite che faceva misurare al cliente un capo d’abbigliamento. Il cliente non era nel camerino al momento del furto, essendo sempre rimasto nei pressi della borsa. Quest’ultima è sparita mentre il cliente stava provando l’indumento da acquistare."

CONTRATTO DI LOCAZIONE A STUDENTI.....

Questa tipologia di contratto prevede una durata dai 6 ai 36 mesi e può essere sottoscritta sia dal singolo studente che da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. Le condizioni e le modalità di stipula di tali contratti sono state definite dal D.M. 5/3/1999. Questo tipo di contratto offre la possibilità di risparmiare sulle tasse. Infatti, con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno, si possono detrarre fino a 500,27 euro, ossia il 19%, calcolato su un importo massimo di 2.633 euro. Non che si riesca a spendere così poco, però la detrazione riguarda qualsiasi tipo di contratto: non è necessario, in sostanza, che si tratti di un contratto per studenti, ma può essere semplicemente un contratto ad uso transitorio, anche per l'affitto di una stanza o di un posto letto, purché sia a norma di legge. E c'è un'agevolazione anche per i proprietari, che spesso, però, non lo sanno.

sabato 10 ottobre 2009

FILE SHARING E DIRITTI D'AUTORE.....

Di certo, la condivisione di opere protette non è legale (e la questione della copia personale è realmente poco pertinente, per nulla giustificativa), ma il salto al penale è decisamente uno spauracchio, realmente poco ponderato sotto il profilo giuridico.
L'art. 171-ter l. 633/41 (la legge base sul diritto d'autore) sanziona, penalmente, una serie di condotte che, però, devono essere caratterizzate dal dolo di lucro, vale a dire con l'intento di realizzare un guadagno (non ipotetico) di carattere patrimoniale.
L'art. 171 - ter l-633/41 stabilisce che:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

venerdì 9 ottobre 2009

RESPONSABILITÀ DI EBAY IN CASO DI TRUFFA......

Emergono due passaggi fondamentali per assicurare un esito alla propria denuncia: far sapere a Polizia e Magistratura che non si tratta di un solo caso ma di tanti e denunciare non solo per truffa ma anche per reati che obbligano la Magistratura ad intervenire d'ufficio: sostituzione di persona (account registrati con nominativi diversi da quello di pagamento), associazione a delinquere (truffe con gruppi di account), falsificazione di documenti (carte prepagate e conti correnti intestati a prestanome), accesso abusivo a sistemi informatici (il furto d'account), truffa aggravata (più episodi riconducibili allo stesso soggetto).
Ebay Italia Srl é responsabile in solido di gran parte di ciò che intercorre sul sito e ne risponde giuridicamente con possibili richieste di rimborsi parziali o totali nonché ripristini.
L'AICE informa che ebay va continuamente incontro a condanne per abusi e che i giudici sono sempre piu' informati di abusi e vessatorietà contrattuale da parte di ebay italia srl.
Si suggerisce, sempre, oltre alla querela e citazione di EBAY ITALIA SRL anche un esposto gratuito alla Procura del Tribunale Locale.
A questo proposito è opportuno fare un po di chiarezza.

giovedì 8 ottobre 2009

CONTRATTI TELEFONICI A DISTANZA.....

A seguito di consultazione pubblica e di diverse audizioni di operatori telefonici ed associazioni dei consumatori, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Obiettivo dell’intervento regolatorio è assicurare maggiore trasparenza e certezza giuridica a questo particolare tipo contrattuale, in particolare, salvaguardando l’utente finale dall’attivazione di servizi supplementari non richiesti e da eventuali modifiche delle condizioni inizialmente pattuite.
la delibera AGCOM (che ha valore vincolante per gli operatori), la n. 664/06/CONS (adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza) parla chiaro circa gli obblighi da rispettare nella comunicazione di offerta di sottoscrizione di servizi tramite telefono.
Le direttive cardine della delibera sono relative alle diverse fasi della stipula a distanza (proposta; informazione; contatto; perfezionamento e consenso informato) e sono riassumibili nelle seguenti previsioni:

domenica 4 ottobre 2009

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK

Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

La Cassazione (sent. 04.04.2008, n. 16262) ha avuto modo di precisare come, ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico (ma anche di un forum), analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.