domenica 6 dicembre 2009

DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI VIAGGIO......

Nell’ambito del codice del consumo e precisamente nella parte terza, relativa al rapporto di consumo, gli artt. 82-100 disciplinano i “servizi turistici”. 
Il turista - viaggiatore è infatti un consumatore, un consumatore speciale, quindi, può essere tutelato oltre che dai principi generali previsti dall’ordinamento interno ed internazionale (primi tra i quali i principi introdotti dalla legge n° 281/98) a tutela del consumatore anche dalla normativa speciale esistente a tutela del turista- viaggiatore.

Ambito di applicazione.L’art. 82 riprende l’art. 1 del d. lgs. n° 111/95; delimita l’ambito di applicazione della normativa facendo alcuni rinvii. Tuttavia dalla lettura si evincono alcuni importanti elementi, quali l’esclusione dall’ambito di applicazione, dei pacchetti turistici acquistati (cosa non rara) dal cittadino italiano all’estero [salvo in questo caso l’applicazione della Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 (CCV)].
In particolare l'art. 82 stabilisce che: