sabato 10 ottobre 2009

FILE SHARING E DIRITTI D'AUTORE.....

Di certo, la condivisione di opere protette non è legale (e la questione della copia personale è realmente poco pertinente, per nulla giustificativa), ma il salto al penale è decisamente uno spauracchio, realmente poco ponderato sotto il profilo giuridico.
L'art. 171-ter l. 633/41 (la legge base sul diritto d'autore) sanziona, penalmente, una serie di condotte che, però, devono essere caratterizzate dal dolo di lucro, vale a dire con l'intento di realizzare un guadagno (non ipotetico) di carattere patrimoniale.
L'art. 171 - ter l-633/41 stabilisce che:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

venerdì 9 ottobre 2009

RESPONSABILITÀ DI EBAY IN CASO DI TRUFFA......

Emergono due passaggi fondamentali per assicurare un esito alla propria denuncia: far sapere a Polizia e Magistratura che non si tratta di un solo caso ma di tanti e denunciare non solo per truffa ma anche per reati che obbligano la Magistratura ad intervenire d'ufficio: sostituzione di persona (account registrati con nominativi diversi da quello di pagamento), associazione a delinquere (truffe con gruppi di account), falsificazione di documenti (carte prepagate e conti correnti intestati a prestanome), accesso abusivo a sistemi informatici (il furto d'account), truffa aggravata (più episodi riconducibili allo stesso soggetto).
Ebay Italia Srl é responsabile in solido di gran parte di ciò che intercorre sul sito e ne risponde giuridicamente con possibili richieste di rimborsi parziali o totali nonché ripristini.
L'AICE informa che ebay va continuamente incontro a condanne per abusi e che i giudici sono sempre piu' informati di abusi e vessatorietà contrattuale da parte di ebay italia srl.
Si suggerisce, sempre, oltre alla querela e citazione di EBAY ITALIA SRL anche un esposto gratuito alla Procura del Tribunale Locale.
A questo proposito è opportuno fare un po di chiarezza.

giovedì 8 ottobre 2009

CONTRATTI TELEFONICI A DISTANZA.....

A seguito di consultazione pubblica e di diverse audizioni di operatori telefonici ed associazioni dei consumatori, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Obiettivo dell’intervento regolatorio è assicurare maggiore trasparenza e certezza giuridica a questo particolare tipo contrattuale, in particolare, salvaguardando l’utente finale dall’attivazione di servizi supplementari non richiesti e da eventuali modifiche delle condizioni inizialmente pattuite.
la delibera AGCOM (che ha valore vincolante per gli operatori), la n. 664/06/CONS (adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza) parla chiaro circa gli obblighi da rispettare nella comunicazione di offerta di sottoscrizione di servizi tramite telefono.
Le direttive cardine della delibera sono relative alle diverse fasi della stipula a distanza (proposta; informazione; contatto; perfezionamento e consenso informato) e sono riassumibili nelle seguenti previsioni:

domenica 4 ottobre 2009

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK

Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

La Cassazione (sent. 04.04.2008, n. 16262) ha avuto modo di precisare come, ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico (ma anche di un forum), analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.