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domenica 4 ottobre 2009

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK

Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

La Cassazione (sent. 04.04.2008, n. 16262) ha avuto modo di precisare come, ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico (ma anche di un forum), analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.