Visualizzazione post con etichetta Plusvalenza Immobiliare. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Plusvalenza Immobiliare. Mostra tutti i post

giovedì 4 settembre 2014

PLUSVALENZA IMMOBILIARE: TENTATIVO DI SOLUZIONE TRAMITE RICORSO IN AUTOTUTELA.

IL FATTO
I Clienti arrivano in studio portando con loro un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il quale accertava:

 "dopo aver effettuato un controllo della posizione fiscale relativa all'anno 2007, considerato che gli stessi risultavano dante causa nell'atto di vendita di terreno non edificabile, rogato dal **********, con il quale è stato venduto al prezzo determinato di € 75.000,00 un terreno sito ********* della complessiva estensione catastale di are 57,33, a corpo e non a misura, e detto appezzamento è tipizzato come “Zona E1 per attività verde agricolo”;
"Il predetto Ufficio rilevava che, sempre nello stesso atto di vendita, la parte venditrice ha dichiarato che quanto venduto gli è pervenuto in virtù di atto di compravendita per notaio ******, in data ***** e che il valore dichiarato è pari ad € 900,00"; 
"l'Ufficio accertatore in considerazione di quanto sopra ha ritenuto che dal raffronto tra il costo d'acquisto del terreno (€ 900,00), rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, al netto delle imposte pagate, e il prezzo di vendita (€ 75.000,00) risultante una plusvalenza di € 74.050,27 che, ai sensi dell'art. 67 del DPR 917/86, lett. b), debba considerarsi reddito tassabile ai fini dell'Irpef".
 
Pertanto, con tali avvisi di accertamento, l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate accertava a carico dei coniugi istanti, per l'anno d'imposta 2007, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 29.09.1973, n°600, un reddito pari ad € 37.025,00 derivante da plusvalenza per cessione di terreno tipizzato come “Zona E1 per attività verde agricolo” assoggettata a tassazione separata all'aliquota media del 23%, inoltre si irrogavano le sanzioni amministrative ivi previste.