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lunedì 8 settembre 2014

CONTRATTO DI FORNITURA (SOMMINISTRAZIONE): RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto e diritto di un caso concreto estrapolato da un atto di citazione in giudizio.
FATTO
Parte attrice, in data *****, stipulava con la società ****** un contratto tipo per la fornitura di *****, con il quale le parti disciplinavano un rapporto di compravendita di ******, con relativo obbligo di escusiva e con durata contrattuale decennale decorrente dalla prima fornitura;
il rapporto è proseguito stabilmente fino all'aprile 2012, dopo di che la suddetta società interrompeva, immotivatamente e senza alcun preavviso, il rapporto posto in essere fino ad allora;
pertanto, considerando illegittimo il comportamento della società convenuta, parte attrice comunicava alla ****** con raccomandata datata 01.09.2012, la propria determinazione a pervenire alla risoluzione del contratto stipulato tra le parti, facendo salvo ed assegnando, altresì, termine per pervenire all'adempimento contrattuale, nonché a porre in essere quanto necessario per ottenere il risarcimento dei danni subiti,
per contro, la società convenuta non tardava a dare risposta alle richieste attoree, giusta raccomandata datata 20.09.2012, con la quale ricordava l'art. 13 del contratto di fornitura stipulato tra le parti, il quale, recitava:la parte acquirente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. In tal caso nessuno indennizzo spetterà alla parte venditrice per l'anticipata estinzione del rapporto.”;
il suddetto riscontro di parte convenuta concludeva adducendo che tale volontà di recedere era stato comunicato già da diversi mesi, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, oltre che in vista della salvaguardia dei propri interessi e, pertanto, rigettava integralmente le richieste formulate;
successivamente, l'attore si rivolgeva a codesto Studio Legale, dov'è, esaminata la documentazione relativa al caso, rispondeva alla convenuta società con raccomandata datata 12.06.2014, con la quale si chiarivano gli aspetti particolari e controversi della vicenda al fine di tendere una mano al bonario componimento della vicenda;
per contro, la società convenuta con pregiata sua datata 12.07.2014 ribadiva i contenuti della succitata missiva precedente, inoltre, la stessa metteva nero su bianco altre motivazioni a sostegno della sua interruzione contrattuale, infatti aggiungeva: “che la società ***** ha esercito gli impianti oggetto di fornitura sino al luglio 2012 (come da comunicazione di sospensione inviata in data 18.07.2014); che la dismissione degli impianti de quo è avvenuta per sopravvenute problematiche tecniche, imputabile a difetti e vizi di fabbrica dei macchinari in argomento.”;