Fatto e diritto di un caso concreto estrapolato da un atto di citazione in giudizio.
FATTO
Parte
attrice, in data *****, stipulava con la società ****** un contratto
tipo per la fornitura di *****, con il quale le parti disciplinavano
un rapporto di compravendita di ******, con relativo obbligo di
escusiva e con durata contrattuale decennale decorrente dalla prima
fornitura;
il
rapporto è proseguito stabilmente fino all'aprile 2012, dopo di che
la suddetta società interrompeva, immotivatamente e senza alcun
preavviso, il rapporto posto in essere fino ad allora;
pertanto,
considerando illegittimo il comportamento della società convenuta,
parte attrice comunicava alla ****** con raccomandata datata
01.09.2012, la propria determinazione a pervenire alla risoluzione
del contratto stipulato tra le parti, facendo salvo ed assegnando,
altresì, termine per pervenire all'adempimento contrattuale, nonché
a porre in essere quanto necessario per ottenere il risarcimento dei
danni subiti,
per
contro, la società convenuta non tardava a dare risposta alle
richieste attoree, giusta raccomandata datata 20.09.2012, con la
quale ricordava l'art. 13 del contratto di fornitura stipulato tra le
parti, il quale, recitava: “la
parte acquirente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento. In tal caso nessuno indennizzo spetterà alla parte
venditrice per l'anticipata estinzione del rapporto.”;
il
suddetto riscontro di parte convenuta concludeva adducendo che tale
volontà di recedere era stato comunicato già da diversi mesi, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, oltre che in vista
della salvaguardia dei propri interessi e, pertanto, rigettava
integralmente le richieste formulate;
successivamente,
l'attore si rivolgeva a codesto Studio Legale, dov'è, esaminata la
documentazione relativa al caso, rispondeva alla convenuta società
con raccomandata datata 12.06.2014, con la quale si chiarivano gli
aspetti particolari e controversi della vicenda al fine di tendere
una mano al bonario componimento della vicenda;
per
contro, la società convenuta con pregiata sua datata 12.07.2014
ribadiva i contenuti della succitata missiva precedente, inoltre, la
stessa metteva nero su bianco altre motivazioni a sostegno della sua
interruzione contrattuale, infatti aggiungeva: “che
la società ***** ha esercito gli impianti oggetto di fornitura sino
al luglio 2012 (come da comunicazione di sospensione inviata in data
18.07.2014); che la dismissione degli impianti de quo è avvenuta per
sopravvenute problematiche tecniche, imputabile a difetti e vizi di
fabbrica dei macchinari in argomento.”;